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REGIO DECRETO 13 agosto 1933, n. 1038
Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti. (033U1038)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 06/09/1933
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/09/2016)
(GU n.194 del 22-08-1933)
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10/12/2024
Articoli
1
Allegati
Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti
TITOLO 1.
Disposizioni generali.
Capo I. - Forme delle istanze e dei ricorsi.
art. 1
art. 2
art. 3
art. 4
art. 5
art. 6
Capo II. - Dei termini.
art. 7
art. 8
Capo III. - Degli incidenti.
art. 9
art. 10
art. 11
Capo IV. - Della interruzione del procedimento.
§ 1. - Della rinunzia agli atti del giudizio.
art. 12
§ 2. - Della riassunzione d'istanza.
art. 13
Capo V. - Della istruzione.
art. 14
art. 15
art. 16
Capo VI. - Delle udienze.
art. 17
art. 18
art. 19
Capo VII. - Delle decisioni.
art. 20
art. 21
art. 22
art. 23
Capo VIII. - Della esecuzione delle decisioni.
art. 24
art. 25
Capo IX. - Disposizione comune di procedura.
art. 26
TITOLO II.
Delle forme dei giudizi.
Capo I. - Del giudizio sui conti.
art. 27
art. 28
art. 29
art. 30
art. 31
art. 32
art. 33
art. 34
art. 35
art. 36
art. 37
art. 38
art. 39
art. 40
art. 41
art. 42
Capo II. - Del giudizio di responsabilità.
art. 43
art. 44
art. 45
art. 46
art. 47
art. 48
art. 49
art. 50
art. 51
Capo III. - Dei giudizi ad istanza di parte.
§ 1. - Ricorsi per rifiutato rimborso di quote d'imposta inesigibili.
art. 52
art. 53
art. 54
art. 55
§ 2. - Ricorsi contro addebiti dichiarati dall'Amministrazione delle
ferrovie dello Stato a carico dei propri dipendenti.
art. 56
§ 3. - Ricorsi contro ritenute, a titolo cautelativo, su stipendi ed
altri emolumenti di funzionari ed agenti statali.
art. 57
§ 4. - Altri giudizi ad istanza di parte.
art. 58
§ 5. - Ricorsi del personale dipendente dalla Corte dei conti.
art. 59
art. 60
Capo IV. - Dell'appello avverso le decisioni dei Consigli di
prefettura.
art. 61
art. 62
art. 63
art. 64
art. 65
art. 66
art. 67
art. 68
art. 69
art. 70
Capo V. - Dei giudizi in materia di pensione.
§ 1. - Disposizioni generali.
art. 71
§ 2. - Pensioni a totale carico dello Stato.
art. 72
art. 73
art. 74
art. 75
art. 76
art. 77
art. 78
art. 79
art. 80
§ 3. - Pensioni miste.
art. 81
art. 82
art. 83
art. 84
art. 85
art. 86
art. 87
art. 88
art. 89
TITOLO III.
Dei rimedi contro le decisioni.
Capo I. - Disposizioni generali.
art. 90
art. 91
art. 92
art. 93
Capo II. - Dell'opposizione.
art. 94
art. 95
art. 96
art. 97
Capo III. - Dell'appello.
art. 98
art. 99
art. 100
art. 101
art. 102
art. 103
art. 104
art. 105
Capo IV. - Della revocazione.
art. 106
art. 107
art. 108
art. 109
art. 110
Capo V. - Del ricorso per annullamento.
art. 111
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