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REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773

Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/07/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
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Testo in vigore dal:  11-7-1931
(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 6)


Art. 6.

(Art. 5 T. U. 1926).

Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine di giorni dieci dalla notizia del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

La legge determina i casi nei quali il provvedimento del prefetto è definitivo.

Il provvedimento, anche se definitivo, può essere annullato di ufficio dal Ministro per l'interno.