REGIO DECRETO 29 luglio 1927, n. 1443

Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno. (027U1443)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/08/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/06/1998)
Testo in vigore dal: 18-4-1993
aggiornamenti all'articolo
 
                               Art. 2. 
 
  Le  lavorazioni  indicate  nell'art.  1  si  distinguono   in   due
categorie: miniere e cave. 
 
  Appartengono alla prima categoria  la  ricerca  e  la  coltivazione
delle sostanze ed energie seguenti: 
 
    a) minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli,  metalloidi
e  loro  composti,  anche   se   detti   minerali   siano   impiegati
direttamente; 
 
    b)  grafite,  combustibili  solidi,  liquidi  e  gassosi,   rocce
asfaltiche e bituminose; 
 
    c)  fosfati,  sali  alcalini  e  magnesiaci,   allumite,   miche,
feldspati,  caolino  e  bentonite,  terre  da  sbianca,  argille  per
porcellana e terraglia  forte,  terre  con  grado  di  refrattarieta'
superiore a 1630 gradi centigradi; 
 
    d)  pietre  preziose,  granati,  corindone,   bauxite,   leucite,
magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto,
marna da cemento, pietre litografiche; 
 
    e) sostanze radioattive,  acque  minerali  e  termali,  vapori  e
gas.((7)) 
 
  Appartiene alla seconda categoria la coltivazione: 
 
    a) delle torbe; 
 
    b)  dei  materiali  per   costruzioni   edilizie,   stradali   ed
idrauliche; 
 
    c) delle terre coloranti, delle  farine  fossili,  del  quarzo  e
delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti; 
 
    d) degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai  termini
dell'art. 1 e non compresi nella prima categoria. 
 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il Decreto 30 novembre 1992 (in G.U. 3/04/1993, n. 78) ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che l'olivina e'  inserita  tra  le  sostanze
minerali  appartenenti  alla  prima  categoria  di  cui  al  presente
articolo.