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REGIO DECRETO 13 gennaio 1927, n. 99

Modificazioni al regolamento generale sulla istruzione industriale approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969. (027U0099)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/1927
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Testo in vigore dal:  1-3-1927

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;
Visto il regolamento generale approvato con il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;
Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174, e 4 marzo 1926, n. 650, che modificano il suindicato regolamento;
Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, contenente le tabelle degli stipendi nonché le relative norme di carriera per il personale contemplato dalla legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il primo comma dell'art. 58 del regolamento approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, è così modificato:

«La prima nomina a titolare deve aver luogo con le norme prescritte dagli articoli 27, 28, 31 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, ed ha effetto per un periodo di esperimento il quale dura due anni di effettivo servizio. Le nomine a titolare in esperimento e a titolare stabile sono fatte con decreto Ministeriale».