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REGIO DECRETO-LEGGE 9 luglio 1926, n. 1331

Costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione. (026U1331)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/08/1926
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 giugno 1927, n. 1132 (in G.U. 11/07/1927, n. 158).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2015)
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Testo in vigore dal:  24-9-2015
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Art. 8



Il Consiglio tecnico è composto di 9 membri nominati dal Ministro per le corporazioni, e cioè di due rappresentanti dei consortisti designati dalla Confederazione fascista degli industriali, di tre esperti in rappresentanza del Ministero delle corporazioni e di quattro direttori delle sezioni regionali di cui all'art. 1.

I due rappresentanti dei consortisti ed i tre esperti sono scelti all'infuori dei componenti il Consiglio di amministrazione.

Tutti i membri del Consiglio tecnico suddetto durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I due rappresentanti dei consortisti ed i due esperti sono scelti all'infuori dei componenti il Consiglio di amministrazione.

Esso sarà presieduto da persona particolarmente esperta, da nominarsi dal Ministro per l'economia nazionale.
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AGGIORNAMENTO (9)

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, ha disposto (con l'art. 73-bis, comma 1) che "All'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008".