stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 1 luglio 1926, n. 1130

Norme per l'attuazione della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro. (026U1130)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/07/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/08/1943)
nascondi
Testo in vigore dal:  7-7-1926

Art. 51




I contratti collettivi di lavoro non hanno effetto, se non siano depositati e pubblicati a norma dell'art. 10 della legge 3 aprile
1926. Oltre che presso il Ministero dell'economia nazionale, i contratti stipulati da associazioni, che operano in due o più Provincie, debbono essere depositati presso il Ministero delle corporazioni.

Sarà ricusata la pubblicazione dei contratti nulli per ragioni di sostanza o di forma. Contro il rifiuto di pubblicazione è ammesso il ricorso alla magistratura del lavoro, che decide in Camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

I lodi arbitrali pronunciati in materia, di controversie collettive del lavoro non hanno effetto, se non sono depositati e pubblicati a termini del precedente comma. Tale deposito tien luogo del deposito previsto dall'art. 24 del Codice di procedura civile.