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REGIO DECRETO 1 luglio 1926, n. 1130

Norme per l'attuazione della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro. (026U1130)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/07/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/08/1943)
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Testo in vigore dal:  29-10-1929
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Art. 34




Le associazioni sindacali di direttori tecnici ed amministrativi, di altri capi di uffici o di servizi con funzioni analoghe, di institori e in generale di impiegati muniti di procura, debbono aderire alle federazioni di associazioni datori di lavoro.

Le associazioni di imprese cooperative debbono aderire alle associazioni sindacali di grado superiore, sia di datori di lavoro, sia di lavoratori, secondo la loro natura e il modo del loro funzionamento. Possono altresì aderire ad un ufficio centrale, od altro istituto legalmente riconosciuto, avente per iscopo lo sviluppo e il progresso della cooperazione. Tale adesione non importa ingerenza nella gestione amministrativa, tecnica e commerciale delle imprese cooperative che fanno parte dell'associazione, se non nei casi in cui tale ingerenza spetta all'associazione stessa, e purché, vi sia espressa dichiarazione nell'atto di adesione.

Le associazioni separate di artigiani, piccoli commercianti, ausiliari del commercio, proprietari e affittuari coltivatori diretti, costituite a termini dell'art. 5 debbono aderire alle associazioni sindacali di grado superiore di datori di lavoro.
((3))

Le associazioni separate di mezzadri, costituite a termini dell'art. 5, debbono aderire alle associazioni sindacali di grado superiore di lavoratori agricoli.

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AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 10 ottobre 1929, n. 1861, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le associazioni separate di artigiani, piccoli commercianti , ausiliari del commercio, proprietari ed affittuari coltivatori diretti, previste dall'art. 34, comma terzo, del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, in luogo di aderire direttamente alle associazioni sindacali di grado superiore di datori di lavoro, possono, qualora se ne ritenga la necessità, essere autorizzate a costituirsi in Confederazioni nazionali autonome, mediante Regio decreto, sentito il Consiglio dei Ministri e il Consiglio nazionale delle corporazioni, a termine dell'art. 41, ultimo comma, del decreto suindicato. In tale caso le dette associazioni debbono, tuttavia, aderire alla Confederazione generale pei datori di lavoro, che venga eventualmente riconosciuta a norma del penultimo comma del medesimo art. 41".