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REGIO DECRETO-LEGGE 7 marzo 1926, n. 541

Aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di provenienza dalle nostre Colonie. (026U0541)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/04/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 25 novembre 1926, n. 2488 (in G.U. 08/07/1927, n. 156).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/1928)
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Testo in vigore dal:  12-2-1928
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per l'economia nazionale e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di provenienza dalle Colonie italiane, approvata con R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, sono aggiunte le seguenti voci:
Numero e lettera della tariffa generale Denominazione delle merci Dazio di entrata Quantitativo massimo annuale da ammettere al trattamento di favore
84.a n. 1 Uva fresca da tavola Esente dal 1° gennaio al 31 luglio Quintali 1000
70-a Pomodori freschi Esenti dal 1° ottobre al 30 aprile Id. 5000
93-8-b Budella salate Esenti Id. 400
ex 36 Uova di tonno preparate per uso alimentare Lire 30 Id. 80



(1) (2) (3)
((4))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio Decreto 6 febbraio 1927, n. 235 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I quantitativi da ammettere nell'anno 1927 alla importazione nel Regno col trattamento di favore stabilito dal R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, R. decreto-legge 7 marzo 1926, n. 541, e R. decreto-legge 15 agosto 1926, n. 1865, sono fissati per le seguenti merci di origine o provenienza dalle Colonie italiane nella misura per ciascuna di esse appresso indicate:

Parte di provvedimento in formato grafico".
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AGGIORNAMENTO (2)

Il Regio D.L. 7 aprile 1927, n. 582, convertito senza modificazioni dalla L. 16 febbraio 1928, n. 715, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il periodo in cui i pomodori freschi e l'uva fresca da tavola di provenienza dalle Colonie italiane, da importare nel Regno a regime di favore stabilito dal R. decreto-legge 7 marzo 1926, n. 541, è modificato come segue:
«Pomodori freschi dal 1° ottobre al 31 maggio;
«Uva fresca da tavola dal 1° gennaio al 20 agosto»".
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AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio D.L. 27 ottobre 1927, n. 2257, convertito senza modificazioni dalla L. 9 dicembre 1928, n. 3452, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il quantitativo massimo di budella salate di provenienza dalle Colonie italiane da importarsi nel Regno col trattamento di favore stabilito dal R. decreto-legge 7 marzo 1926, n. 541, è portato a quintali 600 annui".
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AGGIORNAMENTO (4)

Il Regio D.L. 18 dicembre 1927, n. 2702, convertito senza modificazioni dalla L. 5 luglio 1928, n. 2006, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il quantitativo massimo di uova di tonno preparate per uso alimentare di provenienza dalle Colonie italiane da importare nel Regno col trattamento di favore stabilito dal R. decreto-legge 7 marzo 1926, n. 541, è portato a quintali 110 annui".