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REGIO DECRETO 15 ottobre 1925, n. 1860

Modificazioni al regolamento per il concorso di ammissione in magistratura contenuto nel R. decreto 19 luglio 1924, n. 1218. (025U1860)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/11/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/2021)
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Testo in vigore dal:  27-3-2001
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Art. 6



La Commissione determina, giorno per giorno, la materia o il gruppo di materie della prova. Qualsiasi determinazione presa al riguardo prima del giorno della prova è priva di valore.

Stabilita la materia, o il gruppo di materie, su cui deve versare la prova, la Commissione sceglie, discute e formula tre distinti temi per la prova stessa, i quali sono dal presi dente chiusi e suggellati in altrettante buste perfettamente eguali.

Per le materie contemplate alla lettera a) dell'art. 104 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, il tema dovrà riferirsi ad un argomento che abbia relazione con entrambe.

Non più tardi delle ore 10 antimeridiane il presidente fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e da uno di essi fa quindi estrarre a sorte una delle tre buste. Apertala, senza rompere i suggelli, sottoscrive il tema con uno dei segretari, e lo detta, o lo fa dettare ai concorrenti. Chi non è presente nel momento in cui comincia la dettatura del tema, è escluso di diritto dal concorso.

La carta su cui devono essere scritti e copiati i temi ed i lavori è fornita dalla Commissione. Ciascun foglio porta apposito timbro di riconoscimento.

Nel termine di otto ore dalla dettatura del tema devono essere presentati tutti i lavori.

Durante tutto il tempo assegnato per ciascuna prova, devono sempre trovarsi presenti nel locale degli esami almeno
((un membro))
della Commissione, un segretario e i funzionari delegati per la sorveglianza.