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REGIO DECRETO 4 maggio 1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione. (025U0653)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2013)
Testo in vigore dal:  8-3-1969
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Art. 99

((Possono essere rilasciati certificati di licenza, abilitazione e maturità, ma non possono essere rilasciati duplicati dei relativi diplomi.

In caso di smarrimento, e purché l'interessato o, se questi è minore, il padre o chi ne fa le veci, ne faccia domanda dichiarando, su carta legale, sotto la sua personale responsabilità, l'avvenuto smarrimento, i diplomi di abilitazione o maturità sono sostituiti da un certificato rilasciato, su carta legale, dal provveditore agli studi.

Con le stesse modalità sono rilasciati dal preside i certificati sostitutivi di diplomi di licenza.

I certificati indicati nel comma precedente dovranno contenere esplicita menzione del loro valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale smarrito, ai sensi della presente legge))
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