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REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1925, n. 441

Nuovi ruoli organici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. (025U0441)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 16 giugno 1927, n. 985 (in G.U. 02/07/1927, n. 151).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/02/1938)
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Testo in vigore dal:  1-4-1925

Art. 10




A favore dei prefetti del Regno, dispensati o collocati a riposo, per ragioni di servizio, a partire dal 1° luglio 1924, viene computato un aumento di cinque anni, sul servizio utile a pensione, tanto agli effetti del compimento del periodo minimo necessario per conseguire il diritto a trattamento di riposo, quanto ai fini della liquidazione degli assegni.