REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267

Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani. (023U3267)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/1924
L'Errata-Corrige (in G.U. 31/05/1924, n. 128) ha modificato il tipo di provvedimento da Regio decreto-legge a Regio decreto.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2013)
Testo in vigore dal: 1-6-1924
 
                              Art. 17. 
 
  I boschi, che per la loro speciale ubicazione, difendono terreni  o
fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento  di  sassi,  dal
sorrenamento o dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per  le
condizioni igieniche locali, possono, su richiesta  delle  Provincie,
dei Comuni o di altri Enti e privati interessati, essere sottoposti a
limitazioni nella loro utilizzazione. 
 
  Per  disposizione  della  competente  Amministrazione  dello  Stato
possono essere sottoposti ad analoghe limitazioni i boschi, dei quali
sia ritenuta necessaria la conservazione anche per ragioni di  difesa
militare. 
 
  Le limitazioni di cui al  comma  precedente  sono  stabilite  dalle
Amministrazioni interessate  in  seguito  ad  accordi  col  Ministero
dell'economia nazionale. 
 
  Per la diminuzione di reddito derivante dalle limitazioni di cui al
1° e 2° comma del presente articolo sara'  dovuto  ai  proprietari  o
possessori di boschi un congruo indennizzo. Questo,  insieme  con  le
spese per l'imposizione dei detti vincoli sara' a  carico  di  coloro
che promossero le limitazioni e ne trarranno vantaggio. 
 
  Gli Enti ed i privati,  di  cui  al  primo  comma,  all'atto  della
domanda,  dovranno  dimostrare  di  avere  i  mezzi  sufficienti  per
corrispondere l'indennizzo di cui sopra. 
 
  Le disposizioni del presente articolo  non  si  applicano  ai  casi
considerati nel testo unico di leggi 16 maggio 1900,  n.  401,  sulle
servitu' militari.