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REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267

Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani. (023U3267)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/1924
L'Errata-Corrige (in G.U. 31/05/1924, n. 128) ha modificato il tipo di provvedimento da Regio decreto-legge a Regio decreto.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2013)
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Testo in vigore dal:  1-6-1924

Art. 75



L'Amministrazione forestale, le Provincie ed i Comuni, allo scopo di meglio garantire le finalità previste dall'art. 1, potranno, da soli o riuniti in consorzio, promuovere il rimboschimento dei terreni vincolati e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati anch'essi sottoposti a vincolo.

L'Amministrazione forestale e gli Enti suddetti potranno altresì, da soli od in consorzio, promuovere l'imboschimento delle dune e delle sabbie mobili.

Sia nel primo che nel secondo caso, allorché lo Stato concorra nelle spese, la direzione delle opere è affidata all'Ispettorato forestale sotto la vigilanza dei Comitati forestali, e, nelle Provincie comprese nel compartimento del Magistrato alle acque, sotto la vigilanza di quest'ultimo.