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REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2089

Disposizioni per la cessazione del funzionamento delle Corti di cassazione soppresse. (023U2089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/10/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-10-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Ritenuto che, in seguito a collocamenti a riposo su domanda degli interessati, si è notevolmente ridotto il numero dei consiglieri che attualmente prestano servizio nelle soppresse Corti di cassazione, in modo che l'ulteriore funzionamento di queste, fino al 31 dicembre 1923 per la trattazione degli affari in corso, si è reso sommamente difficile;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le soppresse Corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino cesseranno di funzionare il 31 ottobre
1923.

I ricorsi che, alla detta data, non fossero stati ancora decisi saranno trasmessi alla Corte di cassazione del Regno a termini dell'art. 25 del R. decreto 24 marzo 1923, n. 602.

Il primo presidente della Corte di cassazione del Regno provvederà a fissare per la discussione, con precedenza sugli altri, i ricorsi che, a sensi dell'art. 26 del R. decreto 24 marzo 1923, n. 602, potrebbero essere colpiti da perenzione. Il termine ivi stabilito per la perenzione è prorogato al 31 marzo