REGIO DECRETO 3 maggio 1923, n. 1043

Che stabilisce le competenze dovute ai testimoni, periti, giurati e ufficiali giudiziari e le indennita' spettanti ai magistrati e cancellieri per le trasferte. (023U1043)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
Testo in vigore dal: 10-2-2011
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                               Art. 1
    ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248))