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REGIO DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1923, n. 431

Che reca provvedimenti e proroghe di termini per le ferrovie concesse all'industria privata (023U0431)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/04/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/1926)
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Testo in vigore dal:  11-4-1923

Art. 1




Il limite massimo della sovvenzione chilometrica governativa, per le ferrovie in regime di concessione alla industria privata, stabilito in L. 15.000 per il primo gruppo di opere (sedo stradale e fabbricati) e in L. 35.000 per l'armamento, completamento ed esercizio, è portato, per ciascuna delle quote anzidette, a L. 25.000, salvo al Governo la facoltà di cui all'art. 2, primo comma, del decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1222, di procedere periodicamente alla revisione del limite massimo per il secondo gruppo, in base alle reali condizioni del mercato.

Sulla quota di sovvenzione afferente uno dei due gruppi di opere potrà essere riversata, entro il limite di capienza, la parte di annualità relativa al costo preventivato per l'altro gruppo, la quale ecceda il limite massimo della rispettiva quota di sovvenzione.

Le due quote di sovvenzione potranno essere corrisposte durante la costruzione secondo il progresso dei lavori, in base a regolari certificati di avanzamento, riservata sempre una parte a garanzia dell'esercizio, parte che non potrà mai essere inferiore a un decimo della sovvenzione complessiva e che avrà decorrenza dalla data di apertura della linea all'esercizio.

Su domanda degli interessati potrà essere consentito l'abbinamento delle due quote di sovvenzione, ove si tratti di linee di percorso non superiore a dieci chilometri, la cui costruzione sia prevista per un periodo non superiore a diciotto mesi, salva però all'Amministrazione la facoltà di procedere, a suo insindacabile giudizio, alla revisione dei prezzi durante la costruzione medesima e di farne scontare la eventuale differenza sui futuri certificati di avanzamento dei lavori.