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REGIO DECRETO 22 gennaio 1922, n. 200

Relativo al decentramento di attribuzioni dal Ministero alle Intendenze di finanza e dalle Intendenze agli uffici esecutivi finanziari. (022U0200)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2002)
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Testo in vigore dal:  1-7-2002
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Art. 5




Compete alle Intendenze di finanza per le tasse sugli affari in genere:

a) decidere nelle controversie amministrative concernenti la valutazione dei beni soggetti a stima allorquando il valore presunto non supera le L. 1.000.000;

b) decidere in primo grado nelle controversie amministrative relative alle tasse di registro, di successione e di bollo, in surrogazione del registro e bollo, ipotecarie, sulle concessioni governative, di manomorta, sui velocipedi e sugli altri veicoli meccanici, sulle assicurazioni, allorquando l'ammontare delle tasse e sopratasse e multe in contestazione, non superi le L. 50.000;

c) nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, approvare i supplementi delle tasse elencate nella lettera b) allorquando l'ammontare del supplemento non supera le L. 50.000;

d) accordare dilazioni a pagamento di tasse, nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni, allorquando si tratti di somma superiore alle L. 20.000 e di durata non eccedente gli anni 6, richiedendo le opportune garanzie;

e)
((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115))
;

f)
((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115))
;

g)
((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115))
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