stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 30 luglio 1888, n. 5629

Che approva la classificazione nella prima e seconda categoria dei porti marittimi, indicati negli annessi elenchi, colla designazione degli Enti interessati nelle spese. (088U5629)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/09/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/1891)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
  • Allegati
Testo in vigore dal:  21-9-1888

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduti gli articoli 3 e 10 del testo unico della legge sui porti, spiaggie e fari, approvato con Regio decreto del 12 aprile 1885, N. 3095;
Visti i decreti Reali del 7 agosto 1887, N. 5053, del 12 febbraio 1888, N. 5263, e del 3 giugno u., N. 5477, coi quali fu approvata la classificazione di vari porti marittimi, indicati negli elenchi inseriti nei decreti medesimi;
Sentiti i Consigli delle provincie e dei comuni interessati;
Uditi i pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Consiglio Superiore d'Industria e Commercio e del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È approvata la classificazione nella 1ª e 2ª categoria dei venti porti indicati nei tre elenchi A, B, C, annessi al presente decreto, visti d'ordine Nostro dal Ministro dei Lavori Pubblici; ed è pure approvata la designazione degli Enti interessati nelle spese dei porti medesimi, con le quote di concorso loro attribuite, come risulta dagli elenchi predetti.