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REGIO DECRETO 22 aprile 1888, n. 5378
Che approva l'annesso testo di legge sulle pensioni militari. (088U5378)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/1888
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
(GU n.105 del 03-05-1888)
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Articoli
TITOLO I. - Collocamento a riposo e in riforma.
Sezione 1ª. Collocamento a riposo per anzianità di servizio; collocamento in riforma.
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Sezione 2ª - Collocamento a riposo per ferite od infermità dipendenti da cause di servizi.
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TITOLO II. - Tariffa delle pensioni.
Sezione 1ª. - Pensioni per anzianità di servizio.
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Sezione 2ª. - Pensioni ed assegni degli ufficiali in posizione ausiliaria, riformati, revocati e rimossi e dei militari di truppa riformati.
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Sezione 3ª. - Pensioni per ferite od infermità contratte per causa di servizio.
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Sezione 4ª - Disposizioni comuni alle sezioni precedenti.
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TITOLO III. - Del grado e del servizio considerati come norma nel determinare le pensioni e gli assegni.
Sezione 1ª - Del grado nei militari di truppa.
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Sezione 2ª. - Del servizio.
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Sezione 3ª. - Disposizioni comuni alle due sezioni precedenti.
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TITOLO IV. - Pensioni delle vedove e famiglie dei militari.
Sezione 1ª - Vedove e famiglie di militari morti per causa di servizio.
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Sezione 2ª - Vedove e figli di militari morti per cause non dipendenti dal servizio.
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Sezione 3ª - Disposizioni comuni alle sezioni precedenti.
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TITOLO V. - Disposizioni generali.
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TITOLO VI. - Disposizioni transitorie.
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