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REGIO DECRETO 26 giugno 1864, n. 1817

Contenente disposizioni per l'esecuzione della legge 5 giugno 1850, n.° 1037. (064U1817)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/07/1864 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/1870)
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Testo in vigore dal:  22-7-1864

Art. 3



Il Procuratore Generale ed il Prefetto esaminata la domanda, raccolte le opportune informazioni e sentiti anche dove trattisi d'atto di ultima volontà, coloro ai quali sarebbe devoluta la successione, trasmetteranno rispettivamente la domanda stessa ed i documenti che vi hanno tratto con apposito rapporto al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, al Ministero dell' Interno o a quell'altro che v'abbia speciale ragione di competenza, dai quali verranno promosse le deliberazioni del Consiglio di Stato e le successive Sovrane risoluzioni.

Se la donazione o la disposizione testamentaria, per ragione di dipendenza dello stabilimento o corpo morale che vi ha diritto o per lo scopo a cui è diretta, dia luogo a competenza di diversi Ministeri, la risoluzione Sovrana dovrà essere provocata dopo preventivi accordi o concerti tra questi ultimi.