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REGIO DECRETO 6 aprile 1862, n. 530

Col quale viene fissato il giorno per l'attuazione nelle Provincie Napolitane dell'Ordinamento giudiziario e del Codice di procedura penale. (062U0530)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/04/1862 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  22-4-1862 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti i Decreti del Nostro Luogotenente Generale nelle Provincie Napoletane del 17 febbraio 1861, con cui si pubblicava un novello Ordinamento giudiziario ed il Codice di procedura penale del 20 novembre 1859 con talune modificazioni ed aggiunte, perché avessero effetto nel dì 1.° luglio di quell'anno stesso;
Vista la posteriore legge del 30 giugno, per cui venne differita la esecuzione delle leggi anzidette, tranne per alcuna parte relativa alla Corte di Cassazione;
Vista l'altra legge del 19 gennaio ultimo, per la quale, prolungandosi ancora il termine, venne rimesso in facoltà del Governo di determinare il tempo preciso dell'accennata attuazione, sol che non si protraesse oltre il primo giugno dell'anno corrente; e fu autorizzato il Governo medesimo a far tutti i provvedimenti necessari per tale obbietto;
Considerando che essendo già compiute le necessarie preparazioni, convenga di non privare più lungamente quelle Provincie del beneficio delle leggi summentovate;
Che soltanto per quel che si attiene alla instituzione della pubblica clientela sia mestieri di alquanta maggiore dilazione, perocchè occorre di precisare le conseguenze della sostanziale modificazione che la citata legge del 19 gennaio ha portato all'Ordinamento del 17 febbraio, assegnando uno stipendio agli Avvocati ed ai Patrocinatori dei poveri presso le Corti d'Appello, ed inoltre sia d'uopo di porre quell'istituto in armonia con gli ordini finanziari dello Stato;

Sulla

proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, incaricato di reggere provvisoriamente il Ministero per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti; Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1

Articolo unico.

L'Ordinamento giudiziario per le Provincie Napoletane ed il Codice di procedura penale del 20 novembre 1859, quali vennero pubblicati con i Decreti del Nostro Luogotenente del 17 febbraio 1861, avranno effetto a cominciare dal giorno primo maggio inclusivamente. Rimane solo sospesa la parte del detto Ordinamento, che concerne la gratuita clientela dei poveri, su di che sarà provveduto con altro posteriore Decreto, e fino a quel tempo si continueranno ad osservare le regole che attualmente sono su tale proposito in vigore in quelle Provincie.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 6 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 aprile 1862

Reg.° 19 Atti del Governo a c. 169. Wehrlin.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli U. Rattazzi.

U. Rattazzi.