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REGIO DECRETO-LEGGE 30 marzo 1943, n. 123

Disciplina della militarizzazione. (043U0123)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  30-3-1943

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni, per le corporazioni e per la produzione bellica; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Quando è ordinata, l'applicazione, in tutto o in parte, della legge di guerra, il cui testo è stato approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, ovvero in caso di mobilitazione generale o parziale, i dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato e qualsiasi cittadino, che, non essendo in servizio alle armi, vengono assegnati, in base ai documenti di mobilitazione, a comandi, reparti o servizi delle Forze armate terrestri, marittime ed aeree mobilitati dai rispettivi Stati Maggiori, per operazioni di guerra, assumono di diritto la qualità di militarizzati.