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REGIO DECRETO-LEGGE 14 dicembre 1933, n. 1773

Accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare di 1ª categoria. (033U1773)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/1934
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 22 gennaio 1934, n. 244 (in G.U. 01/03/1934, n.50).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/07/2010)
Testo in vigore dal:  20-1-1934

Art. 5



Contro le risultanze della visita sanitaria effettuata dalla Commissione di cui all'articolo precedente è ammesso ricorso, entro sessanta giorni da quello della comunicazione dell'esito della visita stessa, ad una Commissione centrale di 2° grado istituita presso la Direzione generale della marina mercantile e costituita come segue:
1° dal direttore generale della marina mercantile o da un suo delegato, presidente;

2° da un ufficiale generale medico della Regia marina;

3° da un funzionario medico di grado non inferiore al 6° appartenente alla Direzione generale della sanità pubblica;

4° da un medico designato dalla Cassa per gli invalidi della marina mercantile;

5° da un medico designato dal competente Istituto per l'assicurazione degli infortuni e delle malattie della gente di mare;

6° da un medico designato dalla Confederazione nazionale fascista della navigazione marittima e delle comunicazioni aeree;

7° da un medico designato dalla Confederazione nazionale fascista della gente di mare e dell'aria.

I sanitari di cui ai numeri 4 e 5 non possono essere quelli che hanno fatto parte della Commissione di primo grado.