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REGIO DECRETO-LEGGE 14 dicembre 1933, n. 1773

Accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare di 1ª categoria. (033U1773)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/1934
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 22 gennaio 1934, n. 244 (in G.U. 01/03/1934, n.50).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/07/2010)
Testo in vigore dal:  20-1-1934

Art. 4



La visita sanitaria prevista nei casi indicati nell'art. 3 è effettuata da una Commissione permanente di 1° grado costituita presso ciascuna Capitaneria di porto sede di Compartimento marittimo e composta:

1° dal medico di porto di ruolo, presidente;

2° da un medico designato dalla Cassa per gli invalidi della marina mercantile;

3° da un medico designato dal competente Istituto per l'assicurazione degli infortuni e delle malattie della gente di mare.