REGIO DECRETO-LEGGE 23 marzo 1933, n. 264

Unificazione degli istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro. (033U0264)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/04/1933
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 29 giugno 1933, n. 860 (in G.U. 25/07/1933, n. 171).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/09/1951)
vigente al 04/10/2023
Testo in vigore dal: 27-4-1933
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Veduta la legge  (testo  unico)  31  gennaio  1904,  n.  51,  sugli
infortuni degli operai sul lavoro, e successive modificazioni; 
 
  Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450,  e
successive modificazioni; 
 
  Ritenuta la  necessita'  urgente  ed  assoluta  di  procedere  alla
unificazione degli istituti di assicurazione per gli infortuni  degli
operai sul lavoro; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per  la
grazia e giustizia e per l'agricoltura e le foreste; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  A decorrere dal 1° luglio 1933, l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni degli operai sul lavoro ai  sensi  della  legge  (testo
unico) 31  gennaio  1904,  n.  51,  e  successive  modificazioni,  e'
esercitata esclusivamente dalla Cassa nazionale di assicurazione  per
gli infortuni  sul  lavoro,  la  quale  assume  la  denominazione  di
«Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro», salvo quanto dispone l'art. 4  del  presente  decreto  e
ferme restando le eccezioni stabilite dal 1° comma dell'art. 18 della
legge predetta, modificato con il R. decreto-legge 5  dicembre  1926,
n. 2051. 
 
  Con Regio decreto, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro
Segretario di  Stato,  e  del  Ministro  per  le  corporazioni  sara'
stabilito l'ordinamento dell'Istituto nazionale predetto;  con  detto
ordinamento saranno istituite sezioni su base mutua per  la  gestione
dell'assicurazione di  quelle  categorie  di  industrie  che  saranno
determinate con decreto del Ministro per le corporazioni. 
 
  A dette sezioni  si  applicano  le  disposizioni  del  sesto  comma
dell'art. 19 della legge predetta, modificato con il R. decreto-legge
5 dicembre 1926, n. 2051.