stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 23 luglio 1925, n. 1605

Costituzione di un «Istituto nazionale a favore degli impiegati degli Enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione». (025U1605)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/10/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1987)
Testo in vigore dal:  9-10-1925

Art. 15



I fini di cui all'art. 3 saranno attuati dall'Istituto con le norme che regolano l'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato in quanto siano applicabili.

Con decreto Reale sarà provveduto alla pubblicazione del regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Fino alla pubblicazione del regolamento il funzionamento dell'Istituto avverrà con le norme regolamentari stabilite per la predetta Opera di previdenza a favore del personale dello Stato in quanto possano applicarsi.