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REGIO DECRETO-LEGGE 1 maggio 1924, n. 655

Modificazioni ed aggiunte ai Regi decreti 8 febbraio 1923, n. 1067 e 27 settembre 1923, n. 2351, relativi alle comunicazioni senza filo. (024U0655)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/05/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/1947)
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Testo in vigore dal:  16-5-1924

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Considerata la necessità di introdurre alcune aggiunte e modifiche al R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, e di modificare il R. decreto 27 settembre 1923, n. 2351;
Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste, ed i telegrafi, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il secondo comma dell'art. 6 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, sulle comunicazioni senza filo è abrogato e sostituito dal seguente;

L'autorizzazione invece di impiantare e di esercitare stazioni semplicemente riceventi ad uso degli uffici governativi, dei Regi istituti di istruzione media e superiore e dei Regi osservatori astronomici, meteorologici e geodinamici, viene conferita mediante licenza gratuita rilasciata dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

Il Governo ha facoltà di accordare autorizzazioni temporanee di stazioni trasmittenti in occasione di mostre, esposizioni e di manifestazioni commerciali e sportive in genere.

Tali autorizzazioni sono rilasciate dal Ministero delle poste e dei telegrafi previo pagamento di un canone mensile variabile da L. 100 a L. 500 secondo le norme fissate nel regolamento.