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REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267

Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani. (023U3267)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/1924
L'Errata-Corrige (in G.U. 31/05/1924, n. 128) ha modificato il tipo di provvedimento da Regio decreto-legge a Regio decreto.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2013)
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Testo in vigore dal:  1-6-1924

Art. 139



I Comuni possono provvedere alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli comunque loro appartenenti, mediante aziende speciali, da costituirsi nei modi stabiliti dal presente decreto, quando, tenuto conto dell'importanza economica di detti beni, tale forma di gestione si manifesti possibile e conveniente.

In tal caso essi godranno di un contributo, da parte dello Stato nella misura che potrà estendersi fino al 75 per cento dello stipendio assegnato al personale tecnico, e fino al 50 per cento dello stipendio assegnato al personale di custodia, assunto in servizio per il funzionamento dell'azienda stessa, rimanendo ogni altra spesa a totale carico dell'Ente.

La misura del contributo e la durata, non inferiore a cinque anni, sono fissate con decreto del Ministro per l'economia nazionale.