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REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1923, n. 2740

Norme per la concessione di facilitazioni ferroviarie e doganali per fiere ed esposizioni nazionali e internazionali. (023U2740)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/1925)
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Testo in vigore dal:  15-1-1924

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno, ad interim per gli affari esteri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nessuna fiera o esposizione, nazionale o internazionale, potrà ottenere facilitazioni ferroviarie e doganali, se essa non sia autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale.

L'autorizzazione può essere concessa, dietro presentazione del programma e del piano finanziario della esposizione o della fiera, solo a quelle organizzate da appositi Enti legalmente costituiti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Dè Stefani - Carnazza - Corbino.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 dicembre 1923.

Atti del Governo, registro 219, foglio 215. - Granata.