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DECRETO-LEGGE 9 gennaio 2020, n. 1 (Raccolta 2020) (1)

Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca. (20G00004)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/01/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12 (in G.U. 09/03/2020, n. 61).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
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Testo in vigore dal:  31-7-2021
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere alla ridefinizione dell'assetto strutturale del Governo mediante la riorganizzazione delle attribuzioni in materia di istruzione, università e ricerca scientifica, al fine di consentirne la valorizzazione delle rispettive specificità;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca
1. Sono istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.
2. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, i numeri da 11 a 13 sono sostituiti dai seguenti:
"11) Ministero dell'istruzione; 12) Ministero dell'università e della ricerca; 13) Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; 14) Ministero della salute.";
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Il numero dei Ministeri è stabilito in quattordici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.".
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 2.261.000 euro per l'anno 2020 e 2.333.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei quali 327.500 euro per l'anno 2020 e 393.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il Ministero dell'università e della ricerca. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di euro 132.000 per l'anno 2020 e di euro 80.000 annui a decorrere dall'anno 2021. (3)
((6))
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 935) che "A seguito dell'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, al fine di garantirne la funzionalità, la dotazione finanziaria inerente alle risorse disponibili per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è incrementata complessivamente di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2021".
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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, ha disposto (con l'art. 64, comma 6-ter) che "Per le finalità di cui al presente comma la dotazione finanziaria inerente alle risorse disponibili per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è incrementata di 30.000 euro per l'anno 2021 e di 90.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027".