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LEGGE 29 marzo 2021, n. 49

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; b) Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017. (21G00059)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/04/2021
Vigenza internazionale del protocollo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) per l'Italia: 1° ottobre 2021.
Vigenza internazionale del protocollo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) per l'Italia: 1° ottobre 2021.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/10/2021)
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Testo in vigore dal:  16-4-2021
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli:
a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997;
b) Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017.