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LEGGE 23 dicembre 2021, n. 238

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020. (22G00004)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/2022 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
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Testo in vigore dal:  1-2-2022

Art. 7

Disposizioni in materia di punto di contatto unico.
Procedura di infrazione n. 2018/2374
1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al capo I del titolo I, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
«Art. 7-bis (Procedure telematiche). - 1. Le procedure di cui agli articoli 10 e 17 del presente decreto sono eseguite ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. I termini procedurali di cui all'articolo 11, comma 3, e all'articolo 16, comma 2, del presente decreto iniziano a decorrere dal momento in cui l'interessato presenta, rispettivamente, la richiesta o un documento mancante presso il punto di contatto unico o direttamente all'autorità competente. Ai fini del presente articolo l'eventuale richiesta di copie autenticate non è considerata come richiesta di documenti mancanti»;
b) all'articolo 59-bis, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 provvedono affinchè le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo siano fornite in modo chiaro e comprensibile agli utenti, siano facilmente accessibili mediante connessione remota e per via elettronica e siano costantemente aggiornate. Verificano altresì che il punto di contatto unico di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, risponda tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazione, eventualmente cooperando con il Centro di assistenza di cui all'articolo 6 del presente decreto.
1-ter. Il Coordinatore nazionale di cui all'articolo 6 adotta ogni misura idonea a consentire al punto di contatto unico di fornire le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo in un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea».
Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 59-bis del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dalla presente legge, così recita:
«Art. 59-bis (Accesso centralizzato online alle informazioni). - 1. Le autorità competenti di cui all'art. 5 garantiscono che le seguenti informazioni siano disponibili online attraverso il punto di contatto unico, di cui all'art. 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e che siano regolarmente aggiornate:
a) l'elenco di tutte le professioni regolamentate, che reca gli estremi delle autorità competenti per ciascuna professione regolamentata e dei centri di assistenza di cui all'art. 6;
b) l'elenco delle professioni per le quali è disponibile una tessera professionale europea, con indicazione delle modalità di funzionamento della tessera, compresi i diritti a carico dei professionisti e delle autorità competenti per il rilascio;
c) l'elenco di tutte le professioni per le quali si applica l'art. 11;
d) l'elenco delle formazioni regolamentate e delle formazioni a struttura particolare di cui all'art. 19, comma 1, lettera c), numero 2);
e) i requisiti e le procedure indicati agli articoli 7, 11, 16 e 17 per le professioni regolamentate, compresi i diritti da corrispondere e i documenti da presentare alle autorità competenti;
f) le modalità di ricorso, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, avverso le decisioni delle autorità competenti adottate ai sensi del presente decreto.
1-bis. Le autorità competenti di cui all'art. 5 provvedono affinchè le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo siano fornite in modo chiaro e comprensibile agli utenti, siano facilmente accessibili mediante connessione remota e per via elettronica e siano costantemente aggiornate. Verificano altresì che il punto di contatto unico di cui all'art. 25, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, risponda tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazione, eventualmente cooperando con il Centro di assistenza di cui all'art. 6 del presente decreto.
1-ter. Il Coordinatore nazionale di cui all'art. 6 adotta ogni misura idonea a consentire al punto di contatto unico di fornire le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo in un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea.»