LEGGE 22 aprile 2021, n. 53

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020. (21G00063)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/05/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
Testo in vigore dal: 1-2-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7 
 
Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2019/633, in materia di pratiche commerciali  sleali  nei  rapporti
  tra imprese nella filiera agricola e alimentare 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  17  aprile
2019, il Governo osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) adottare  le  occorrenti  modificazioni  e  integrazioni  alla
normativa vigente in merito  alla  commercializzazione  dei  prodotti
agricoli e alimentari, in particolare con riferimento all'articolo 62
del  decreto-legge  24  gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e  all'articolo  78,
commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
razionalizzando e rafforzando il  quadro  giuridico  esistente  nella
direzione di  una  maggiore  tutela  degli  operatori  delle  filiere
agricole e  alimentari  rispetto  alla  problematica  delle  pratiche
sleali, ferma restando l'applicazione della  disciplina  a  tutte  le
cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari, indipendentemente dal
fatturato aziendale; 
    b) mantenere e ulteriormente  definire  i  principi  generali  di
buone pratiche commerciali di trasparenza, buona  fede,  correttezza,
proporzionalita' e reciproca corrispettivita' delle prestazioni a cui
gli acquirenti di prodotti agricoli e  alimentari  debbano  attenersi
prima, durante e dopo l'instaurazione della relazione commerciale; 
    c) coordinare la normativa  vigente  in  materia  di  termini  di
pagamento del corrispettivo, di cui all'articolo 62 del decreto-legge
n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  27  del
2012, con le previsioni relative alla fatturazione elettronica; 
    d) prevedere che i contratti di cessione dei prodotti agricoli  e
alimentari, ad eccezione di quelli  conclusi  con  il  consumatore  e
delle cessioni  con  contestuale  consegna  e  pagamento  del  prezzo
pattuito, siano stipulati obbligatoriamente in forma scritta e  prima
della consegna; 
    e) salvaguardare la specificita' dei rapporti  intercorrenti  tra
imprenditore agricolo e cooperativa agricola di cui e' socio  per  il
prodotto conferito, avuto riguardo sia alla materia  dei  termini  di
pagamento sia alla forma scritta del contratto; 
    f) confermare che  i  principi  della  direttiva  (UE)  2019/633,
compreso il divieto previsto con riferimento ai termini di  pagamento
per i prodotti deperibili dall'articolo 3, paragrafo 1,  lettera  a),
della  medesima  direttiva,  si  applicano   anche   alle   pubbliche
amministrazioni e che, in ogni caso, alle amministrazioni del settore
scolastico  e  sanitario,  quando  debitrici   in   una   transazione
commerciale, seppur escluse dall'applicazione del citato articolo  3,
paragrafo 1, lettera a), si applica quanto previsto dall'articolo  4,
comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ai sensi del
quale nelle  transazioni  commerciali  in  cui  il  debitore  e'  una
pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purche'  in  modo
espresso, un termine  per  il  pagamento  non  superiore  a  sessanta
giorni; 
    g) confermare che l'obbligo della forma scritta dei contratti  di
cessione dei prodotti agricoli e alimentari non possa essere  assolto
esclusivamente mediante forme equipollenti  secondo  le  disposizioni
vigenti, definendo in modo puntuale le condizioni di applicazione; 
    h) prevedere,  ai  sensi  dell'articolo  9,  paragrafo  1,  della
direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali  sleali  vietate
le vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a
gare e aste elettroniche a doppio  ribasso,  nonche'  la  vendita  di
prodotti agricoli e alimentari realizzata  ad  un  livello  tale  che
determini  condizioni  contrattuali   eccessivamente   gravose,   ivi
compresa quella di vendere a prezzi palesemente al di sotto dei costi
di produzione, definendo in modo  puntuale  condizioni  e  ambiti  di
applicazione, nonche'  i  limiti  di  utilizzabilita'  del  commercio
elettronico; 
    i) garantire la tutela dell'anonimato delle denunce relative alle
pratiche sleali, che  possono  provenire  da  singoli  operatori,  da
singole imprese o da associazioni e organismi di rappresentanza delle
imprese della filiera agroalimentare; 
    l)  prevedere  la  possibilita'  di  ricorrere  a  meccanismi  di
mediazione o di risoluzione alternativa  delle  controversie  tra  le
parti, al fine di facilitare la risoluzione delle controversie  senza
dover forzatamente ricorrere ad una  denuncia,  ai  sensi  di  quanto
disposto dall'articolo 7 della direttiva (UE) 2019/633; 
    m) introdurre sanzioni efficaci, proporzionate  e  dissuasive  ai
sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo  comma,  della  direttiva
(UE) 2019/633, entro il limite massimo del 10 per cento del fatturato
realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento; 
    n) valorizzare il ruolo delle  organizzazioni  di  rappresentanza
nella presentazione delle  denunce  come  previsto  dall'articolo  5,
paragrafo  2,  della  direttiva  (UE)  2019/633,  estendendolo   alle
organizzazioni di imprese rilevanti a livello nazionale; 
    o) adottare con rigore  il  principio  della  riservatezza  nella
denuncia all'autorita'  nazionale  di  un'eventuale  pratica  sleale,
previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/633; 
    p)  adottare   le   occorrenti   modificazioni   e   integrazioni
all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo  2012,  n.  27,  al  fine  di
designare l'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e  della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) quale autorita'
nazionale  di   contrasto   deputata   all'attivita'   di   vigilanza
sull'applicazione delle disposizioni che  disciplinano  le  relazioni
commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari,
all'applicazione dei divieti stabiliti dalla direttiva (UE)  2019/633
e  all'applicazione  delle  relative  sanzioni,  nel  rispetto  delle
procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n.  689.  A  tal  fine,
l'Ispettorato  puo'  avvalersi  dell'Arma  dei  carabinieri,   e   in
particolare del Comando per la tutela agroalimentare, oltre che della
Guardia di finanza, fermo  restando  quanto  previsto  in  ordine  ai
poteri di accertamento degli ufficiali  e  degli  agenti  di  polizia
giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981; 
    q) prevedere che la  mancanza  di  almeno  una  delle  condizioni
richieste dall'articolo 168, paragrafo 4,  del  regolamento  (UE)  n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre
2013, costituisca in ogni caso una pratica commerciale sleale e,  nel
caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo  ((...))  inferiore
ai   costi   medi   di   produzione   risultanti    dall'elaborazione
dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare -  ISMEA,
questo  sia  considerato  quale  parametro  di   controllo   per   la
sussistenza della pratica commerciale sleale; 
    r) prevedere la  revisione  del  regolamento  recante  disciplina
delle vendite sottocosto, di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 aprile 2001, n.  218,  al  fine  di  consentire  che  la
vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e  deperibili  sia
ammessa solo nel caso in cui si registri  del  prodotto  invenduto  a
rischio  di  deperibilita'  o  nel  caso  di  operazioni  commerciali
programmate e concordate con il fornitore  in  forma  scritta,  salvo
comunque il divieto di imporre unilateralmente al fornitore, in  modo
diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto; 
    s) prevedere che siano fatte salve  le  condizioni  contrattuali,
comprese quelle relative ai prezzi, che siano definite nell'ambito di
accordi quadro nazionali aventi ad oggetto la fornitura dei  prodotti
agricoli e alimentari stipulati  dalle  organizzazioni  professionali
maggiormente rappresentative a livello nazionale; 
    t)  prevedere  che  all'accertamento   delle   violazioni   delle
disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali  al  di  fuori
delle previsioni di cui  alla  direttiva  (UE)  2019/633  l'Autorita'
garante della concorrenza e  del  mercato  provveda  d'ufficio  o  su
segnalazione   delle   organizzazioni   professionali    maggiormente
rappresentative a livello nazionale, assicurando, in  ogni  caso,  la
legittimazione  delle  organizzazioni  professionali  ad   agire   in
giudizio per la tutela degli interessi  delle  imprese  rappresentate
qualora siano state lese da pratiche commerciali sleali; 
    u)  prevedere   l'applicabilita'   della   normativa   risultante
dall'esercizio della delega di cui al presente articolo a  favore  di
tutti i fornitori di  prodotti  agricoli  e  alimentari  operanti  in
Italia indipendentemente dal fatturato. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti
dall'esercizio della delega  di  cui  al  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.