LEGGE 8 marzo 2017, n. 24

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale degli esercenti le professioni sanitarie. (17G00041)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
vigente al 29/05/2023
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8 
 
               Tentativo obbligatorio di conciliazione 
 
  1. Chi intende  esercitare  un'azione  innanzi  al  giudice  civile
relativa a una controversia di risarcimento del  danno  derivante  da
responsabilita'  sanitaria  e'  tenuto  preliminarmente  a   proporre
ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile
dinanzi al giudice competente. 
  2. La presentazione del ricorso  di  cui  al  comma  1  costituisce
condizione di procedibilita' della domanda di risarcimento. E'  fatta
salva la possibilita' di esperire in alternativa il  procedimento  di
mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo
4 marzo 2010, n. 28. In  tali  casi  non  trova  invece  applicazione
l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge   10   novembre   2014,   n.   162.
L'improcedibilita' deve essere eccepita  dal  convenuto,  a  pena  di
decadenza, o rilevata d'ufficio  dal  giudice,  non  oltre  la  prima
udienza.  Il  giudice,  ove  rilevi  che  il  procedimento   di   cui
all'articolo 696-bis del codice di  procedura  civile  non  e'  stato
espletato ovvero che e' iniziato ma non si e' concluso, assegna  alle
parti il termine di quindici giorni per la  presentazione  dinanzi  a
se' dell'istanza di consulenza tecnica in via  preventiva  ovvero  di
completamento del procedimento. (3) ((4)) 
  3. Ove la  conciliazione  non  riesca  o  il  procedimento  non  si
concluda entro il termine perentorio di sei  mesi  dal  deposito  del
ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti  della  domanda
sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito  della  relazione  o
dalla scadenza del  termine  perentorio,  e'  depositato,  presso  il
giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso
di cui all'articolo 281-undecies del codice di procedura  civile.  In
tal caso il giudice fissa l'udienza di  comparizione  delle  parti  e
procede con le forme del rito  semplificato  di  cognizione  a  norma
degli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura  civile.
(3) ((4)) 
  4.  La  partecipazione  al  procedimento  di   consulenza   tecnica
preventiva  di  cui  al  presente  articolo,  effettuato  secondo  il
disposto dell'articolo 15 della presente legge, e'  obbligatoria  per
tutte  le  parti,  comprese  le  imprese  di  assicurazione  di   cui
all'articolo 10,  che  hanno  l'obbligo  di  formulare  l'offerta  di
risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per  cui  ritengono
di non formularla. In caso di  sentenza  a  favore  del  danneggiato,
quando l'impresa di  assicurazione  non  ha  formulato  l'offerta  di
risarcimento  nell'ambito  del  procedimento  di  consulenza  tecnica
preventiva di cui ai commi precedenti,  il  giudice  trasmette  copia
della sentenza all'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni
(IVASS) per gli adempimenti di propria competenza. In caso di mancata
partecipazione, il giudice, con il  provvedimento  che  definisce  il
giudizio, condanna le parti che non hanno  partecipato  al  pagamento
delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del
giudizio,   oltre   che   ad   una   pena   pecuniaria,   determinata
equitativamente,  in  favore  della  parte  che  e'   comparsa   alla
conciliazione. 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti".