LEGGE 20 novembre 2017, n. 167

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017. (17G00180)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/12/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
Testo in vigore dal: 5-5-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 11 
 
 
Disposizioni relative agli ex lettori di lingua  straniera.  Caso  EU
                         Pilot 2079/11/EMPL 
 
  1. Il Fondo per il finanziamento  ordinario  delle  universita'  e'
incrementato  di  euro  8.705.000   a   decorrere   dall'anno   2017,
finalizzati, in coerenza con  quanto  previsto  dall'articolo  1  del
decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, al superamento  del  contenzioso  in
atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti
delle universita' statali italiane  da  parte  degli  ex  lettori  di
lingua straniera, gia' destinatari di contratti  stipulati  ai  sensi
dell'articolo 28 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
luglio 1980, n. 382. 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  e
il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, e' predisposto uno schema tipo per la definizione  di
contratti integrativi di sede, a livello di singolo ateneo. ((Con  il
medesimo decreto sono altresi' stabiliti la procedura e i criteri  di
ripartizione  dell'importo  di  cui  al   comma   l   a   titolo   di
cofinanziamento, nonche' gli obblighi a carico degli  Atenei  statali
partecipanti.)) (5) 
  ((2-bis. Ciascun Ateneo statale partecipa alla procedura secondo le
modalita' indicate  nel  decreto  di  cui  al  comma  2.  La  mancata
partecipazione alla procedura determina, a carico dell'Ateneo statale
inadempiente, l'assegnazione, per l'anno 2024, della quota  spettante
del Fondo di Finanziamento Ordinario diminuita  di  un  importo  pari
all'1 per cento di  quanto  erogato  in  relazione  alla  quota  base
assegnata al singolo Ateneo con decreto del Ministro dell'Universita'
e della ricerca 24 giugno 2022, recante Criteri di  ripartizione  del
Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle  Universita'  Statali  e
dei Consorzi interuniversitari per l'anno  2022,  Tabella  1,  Quadro
assegnazione iniziale, colonna 1, registrato dalla Corte dei conti in
data 25 luglio 2022, al numero 1968. 
  2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua altresi'  i  casi  di
decadenza dal cofinanziamento nel caso di mancata osservanza da parte
degli  Atenei  statali  ammessi  al  cofinanziamento  degli  obblighi
imposti dal suddetto decreto, nonche' le modalita'  di  recupero  dei
fondi gia' erogati.)) 
  3.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  euro
8.705.000 annui a decorrere dall'anno 2017,  si  provvede,  quanto  a
euro 8.705.000 per l'anno 2017, a euro 5.135.000 per l'anno 2018 e  a
euro 8.705.000 a decorrere dall'anno  2019,  mediante  corrispondente
riduzione del fondo per il recepimento della  normativa  europea,  di
cui all'articolo 41-bis della legge 24  dicembre  2012,  n.  234,  e,
quanto a euro 3.570.000  per  l'anno  2018,  mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello  stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni  dalla
L. 13 ottobre 2020,  n.  126,  ha  disposto  (con  l'art.  33,  comma
2-quinquies) che, per quanto non diversamente disposto,  la  presente
modifica si applica esclusivamente all'anno accademico 2020/2021.