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LEGGE 28 giugno 2016, n. 132

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. (16G00144)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/10/2017)
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Testo in vigore dal:  14-1-2017

Art. 13

Consiglio del Sistema nazionale
1. Al fine di promuovere e di indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema nazionale, anche in una logica di sinergica collaborazione tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito il Consiglio del Sistema nazionale, presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie, i quali eleggono fra loro un vice presidente, e dal direttore generale dell'ISPRA. La partecipazione al Consiglio non comporta la corresponsione di gettoni o altri emolumenti, ivi compresi rimborsi di spese, diarie e indennità, e l'attività del Consiglio non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e regionale.
2. Il Consiglio del Sistema nazionale esprime il proprio parere vincolante sul programma triennale di cui all'articolo 10, comma 1, e su tutti gli atti di indirizzo o di coordinamento relativi al governo del Sistema medesimo, nonché sui provvedimenti del Governo aventi natura tecnica in materia ambientale.
3. Il Consiglio del Sistema nazionale segnala al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'opportunità di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.