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LEGGE 28 aprile 2016, n. 57

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. (16G00069)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/2016
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Testo in vigore dal:  14-5-2016
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Contenuto della delega
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi diretti a:
a) prevedere un'unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario;
b) prevedere la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell'ufficio della procura della Repubblica;
c) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio;
d) operare la ricognizione e il riordino della disciplina relativa alle incompatibilità all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario;
e) disciplinare le modalità di impiego dei magistrati onorari all'interno del tribunale e della procura della Repubblica;
f) disciplinare il procedimento di conferma del magistrato onorario e la durata massima dell'incarico;
g) regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro ufficio;
h) individuare i doveri e i casi di astensione del magistrato onorario;
i) regolamentare i casi di decadenza dall'incarico, revoca e dispensa dal servizio;
l) regolamentare la responsabilità disciplinare e quindi individuare le fattispecie di illecito disciplinare, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione;
m) prevedere e regolamentare il potere del presidente del tribunale di coordinare i giudici onorari;
n) prevedere i criteri di liquidazione dell'indennità;
o) operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione professionale;
p) ampliare, nel settore penale, la competenza dell'ufficio del giudice di pace, nonché ampliare, nel settore civile, la competenza del medesimo ufficio, per materia e per valore, ed estendere, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equità;
q) prevedere una sezione autonoma del Consiglio giudiziario con la partecipazione di magistrati onorari elettivi;
r) prevedere il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui al presente comma;
s) prevedere specifiche norme di coordinamento delle nuove disposizioni con le altre disposizioni di legge e per l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.