LEGGE 18 agosto 2015, n. 141

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. (15G00155)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/09/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
Testo in vigore dal: 16-7-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai  fini  della  presente  legge,  per  agricoltura  sociale  si
intendono le attivita' esercitate dagli imprenditori agricoli di  cui
all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata,  e
dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.  381,
nei limiti fissati dal comma  4  del  presente  articolo,  dirette  a
realizzare: 
    a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con  disabilita'  e
di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri
3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,  del  17
giugno 2014, di persone svantaggiate  di  cui  all'articolo  4  della
legge 8 novembre 1991,  n.  381,  e  successive  modificazioni,  ((di
migranti e rifugiati)) e di minori in  eta'  lavorativa  inseriti  in
progetti di riabilitazione e sostegno sociale; 
    b) prestazioni e attivita' sociali e di servizio per le comunita'
locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali
dell'agricoltura per promuovere,  accompagnare  e  realizzare  azioni
volte allo sviluppo di abilita' e di capacita', di inclusione sociale
e  lavorativa,  di  ricreazione  e  di  servizi  utili  per  la  vita
quotidiana; 
    c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano  le  terapie
mediche, psicologiche e riabilitative  finalizzate  a  migliorare  le
condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e  cognitive  dei
soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e
la coltivazione delle piante; 
    d) progetti finalizzati all'educazione ambientale  e  alimentare,
alla salvaguardia della biodiversita' nonche' alla  diffusione  della
conoscenza del territorio  attraverso  l'organizzazione  di  fattorie
sociali  e  didattiche  riconosciute  a  livello   regionale,   quali
iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in eta' prescolare e
di persone in difficolta' sociale, fisica e psichica. 
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, da adottare entro il termine di sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere  delle
competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i requisiti minimi
e le modalita' relativi alle attivita' di cui al comma 1. 
  3. Le attivita' di cui alle lettere  b),  c)  e  d)  del  comma  1,
esercitate  dall'imprenditore   agricolo,   costituiscono   attivita'
connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. 
  4. Le attivita' di cui al comma 1 sono  esercitate  altresi'  dalle
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, il cui
fatturato derivante dall'esercizio delle  attivita'  agricole  svolte
sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato  sia  superiore
al 30 per  cento  di  quello  complessivo,  le  medesime  cooperative
sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai  fini
della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo. 
  5. Le attivita'  di  cui  al  comma  1  possono  essere  svolte  in
associazione con le cooperative sociali di cui alla legge 8  novembre
1991, n. 381, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24
marzo 2006,  n.  155,  con  le  associazioni  di  promozione  sociale
iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000,
n. 383, nonche' con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5,  della
legge 8 novembre 2000, n. 328, ferme  restando  la  disciplina  e  le
agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati  in  base
alla normativa vigente. 
  6. Le attivita' di cui al comma 1  sono  realizzate,  ove  previsto
dalla  normativa  di  settore,  in  collaborazione  con   i   servizi
socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio. Gli
enti  pubblici  competenti   per   territorio,   nel   quadro   della
programmazione  delle  proprie  funzioni  inerenti   alle   attivita'
agricole e sociali, promuovono, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza  pubblica,  politiche  integrate  tra   imprese,   produttori
agricoli e istituzioni locali al  fine  di  sviluppare  l'agricoltura
sociale.