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LEGGE 29 luglio 2015, n. 115

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014. (15G00129)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/08/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
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Testo in vigore dal:  18-8-2015

Art. 24




Disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio - Caso EU-Pilot 7334/15/CLIM

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. È vietato lo stoccaggio di CO2 in un sito di stoccaggio il
cui complesso di stoccaggio si estende oltre l'area di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli accordi di cui all'articolo 30»;
b) all'articolo 8, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ai fini della valutazione del complesso di stoccaggio, le attività comprese nel programma lavori della licenza di esplorazione possono prevedere una fase di sperimentazione e il monitoraggio relativo all'iniezione di CO2 »;
c) all'articolo 22, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Comitato, su indicazione degli organi di vigilanza e controllo, può prescrivere in qualsiasi momento provvedimenti correttivi necessari nonché provvedimenti relativi alla tutela della salute pubblica che il gestore è tenuto ad adottare. Tali provvedimenti possono essere supplementari o diversi rispetto a quelli descritti nel piano sui provvedimenti correttivi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera p)»;
d) all'articolo 29, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso di controversie transfrontaliere si applicano le modalità di risoluzione delle controversie dello Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di trasporto o sui siti di stoccaggio ai quali è negato l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete di trasporto o il sito di stoccaggio interessano più Stati membri, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avviano consultazioni al fine di garantire un'applicazione coerente del presente decreto»;
e) all'articolo 30, comma 1, le parole: «promuovono la stipula di accordi specifici con Paesi non appartenenti all'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «promuovono la stipulazione di accordi specifici con Stati membri dell'Unione europea».
Note all'art. 24:
Gli articoli 2, 8, 22, 29 e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162 (Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento CE n. 1013/2006), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 2011, n. 231, come modificati dalla presente legge, così recitano:
"Art. 2 (Ambito di applicazione e divieti). - 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano allo stoccaggio geologico di CO2 nel territorio italiano e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale definita nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982(UNCLOS).
1-bis. È vietato lo stoccaggio di CO2 in un sito di stoccaggio il cui complesso di stoccaggio si estende oltre l'area di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli accordi di cui all'articolo 30.
2. È vietato lo stoccaggio di CO2 nella colonna d'acqua."
"Art. 8 (Licenze di esplorazione). - 1. Qualora le informazioni contenute nella banca dati di cui all'articolo 6 o comunque le conoscenze disponibili non consentano l'effettuazione di una corretta valutazione dei complessi di stoccaggio, ulteriori dati ed informazioni sono acquisiti attraverso nuove indagini del sottosuolo previo rilascio di un'apposita licenza.
2. Le licenze di esplorazione sono rilasciate ai soggetti richiedenti, su parere del Comitato, dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e d'intesa con la regione territorialmente interessata, con procedimento unico nel cui ambito vengono acquisiti gli atti di assenso delle amministrazioni interessate, unitamente all'esito della procedura di valutazione d'impatto ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 recante norme in materia ambientale, secondo la procedura di cui all'articolo 11.
3. I soggetti richiedenti devono dimostrare di essere in possesso delle capacità tecniche, organizzative ed economiche necessarie allo svolgimento delle attività, secondo quanto previsto all'allegato III.
4. Ai fini della valutazione del complesso di stoccaggio, le attività comprese nel programma lavori della licenza di esplorazione possono prevedere una fase di sperimentazione e il monitoraggio relativo all'iniezione di CO2.
5. La durata di una licenza è di 3 anni. Entro la data di scadenza il soggetto autorizzato può richiedere una proroga per un ulteriore periodo massimo di anni 2, documentando le operazioni svolte, le motivazioni che non hanno permesso di ultimare le indagini nei tempi previsti e gli elementi emersi che consentono di prevedere un positivo risultato della ricerca, nonché il tempo ulteriormente necessario per completare l'indagine. La regione territorialmente interessata è sentita ai fini della concessione della proroga.
6. Il titolare di una licenza di esplorazione ha il diritto esclusivo di esplorazione del potenziale complesso di stoccaggio di CO2. Durante il periodo di validità della licenza, non sono consentiti utilizzi del complesso incompatibili con quanto previsto dalla licenza.
7. La licenza di esplorazione è soggetta alle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e viene rilasciata a condizione che:
a) sia stato presentato un programma di indagine idoneo, coerente con i criteri fissati nell'allegato I;
b) siano esclusi effetti negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari;
c) siano previste le misure necessarie a garantire la prevenzione di pericoli per la vita, la salute e la proprietà delle persone addette al servizio e dei terzi;
d) siano garantite e intraprese le precauzioni adeguate per la protezione dei beni ambientali e, qualora ciò non sia possibile, venga garantito il loro ripristino;
e) nell'area delle acque territoriali della propria zona economica esclusiva e della piattaforma continentale:
1) non siano compromesse la sicurezza, l'ambiente e l'efficienza del traffico marittimo;
2) la posa in opera, la manutenzione e la gestione di cavi sottomarini e condotte, nonché l'effettuazione di ricerche oceanografiche o altre ricerche scientifiche, non danneggino la pesca, più di quanto non sia imposto dalle circostanze e in maniera impropria;
f) la prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o altro mezzo equivalente richiesto a norma dell'articolo 25, prima che abbiano inizio le operazioni di esplorazione.
8. Per il periodo di validità della licenza di esplorazione non sono consentiti usi diversi del territorio che possano pregiudicare l'idoneità del sito quale potenziale complesso di stoccaggio di CO2.
9. La modifica o integrazione delle attività di esplorazione autorizzate è consentita previa approvazione del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente, su parere del Comitato."
"Art. 22 (Interventi in caso di fuoriuscite o irregolarità significative). - 1. In caso di fuoriuscite o irregolarità significative il gestore è tenuto immediatamente a:
a) mettere in atto le procedure e le misure adeguate, atte ad eliminare completamente la fuoriuscita o le irregolarità significative previste nel piano sui provvedimenti correttivi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera p);
b) darne comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente, al Comitato, alla regione territorialmente interessata e agli organi di vigilanza in termini di tipologia ed entità;
c) comunicare al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente, al Comitato, alla regione territorialmente interessata e agli organi di vigilanza le misure intraprese e gli effetti ad esse connessi.
2. Il Comitato, su indicazione degli organi di vigilanza e controllo, può prescrivere in qualsiasi momento provvedi- menti correttivi necessari nonché provvedimenti relativi alla tutela della salute pubblica che il gestore è tenuto ad adottare. Tali provvedimenti possono essere supplementari o diversi rispetto a quelli descritti nel piano sui provvedimenti correttivi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera p).
3. Nel caso in cui il gestore non sia in grado di porre in essere tempestivamente ogni provvedimento correttivo necessario a salvaguardare la salute pubblica e l'ambiente da eventuali gravi rischi, il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente sentita la regione territorialmente interessata adotta direttamente tali provvedimenti.
4. I costi relativi ai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono a carico del gestore e fronteggiati con le risorse di cui alla garanzia finanziaria prestata a norma dell'articolo 25 e per la parte eventualmente eccedente ricorrendo alle risorse economiche del gestore.
5. In caso di fuoriuscite è previsto l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissione corrispondenti alle emissioni indebitamente rilasciate."
"Art. 29 (Risoluzione delle controversie). - 1. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti di cui all'articolo 28, comma 2, può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso il Comitato di cui all'articolo 4.
1-bis. In caso di controversie transfrontaliere si applicano le modalità di risoluzione delle controversie dello Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di trasporto o sui siti di stoccaggio ai quali è negato l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete di trasporto o il sito di stoccaggio interessano più Stati membri, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avviano consultazioni al fine di garantire un'applicazione coerente del presente decreto."
"Art. 30 (Cooperazione transnazionale). - 1. Per il trasporto transfrontaliero di CO2, i siti di stoccaggio o i complessi di stoccaggio ubicati in contesto transfrontaliero, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente adempiono le disposizioni del presente decreto e delle altre normative comunitarie applicabili, ovvero promuovono la stipulazione di accordi specifici con Stati membri dell'Unione europea.".