LEGGE 24 dicembre 2012, n. 234

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. (13G00003)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
Testo in vigore dal: 1-2-2022
aggiornamenti all'articolo
 
                               Art. 43 
 
Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni  o  di  altri
enti pubblici responsabili  di  violazioni  del  diritto  dell'Unione
                               europea 
  1.  Al  fine   di   prevenire   l'instaurazione   delle   procedure
d'infrazione di cui agli articoli 258 e  seguenti  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea o per porre termine alle stesse, le
regioni, le province autonome, gli enti territoriali, gli altri  enti
pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni  misura  necessaria  a
porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli
obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa  dell'Unione
europea. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione  agli
obblighi derivanti dalle  sentenze  rese  dalla  Corte  di  giustizia
dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo  260,  paragrafo  1,  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma  1,
che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti
dalla normativa  dell'Unione  europea  o  che  non  diano  tempestiva
esecuzione  alle  sentenze  della  Corte  di  giustizia   dell'Unione
europea, i poteri sostitutivi necessari,  secondo  i  principi  e  le
procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge  5  giugno  2003,  n.
131, e dall'articolo 41 della presente legge. 
  3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei  soggetti  di
cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea  nelle  regolazioni
finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle  risorse  del
Fondo  europeo  agricolo  di  garanzia  (FEAGA),  del  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli  altri  fondi  aventi
finalita' strutturali. 
  4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle
violazioni degli obblighi di cui al comma 1  degli  oneri  finanziari
derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla  Corte  di  giustizia
dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3,  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  5. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3,  4  e
10: 
    a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un  ente
territoriale; 
    b) mediante  prelevamento  diretto  sulle  contabilita'  speciali
obbligatorie istituite presso le  sezioni  di  tesoreria  provinciale
dello Stato, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per  tutti
gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli  indicati  nella
lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica; 
    c) nelle vie  ordinarie,  qualora  l'obbligato  sia  un  soggetto
equiparato e in ogni altro caso non rientrante  nelle  previsioni  di
cui alle lettere a) e b). 
  6. ((Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  con  uno  o  piu'
decreti da  adottare  di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per
materia, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le
materie di competenza  delle  regioni,  delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano e degli enti locali, puo' definire i criteri e le
procedure  riguardanti   i   procedimenti   istruttori   propedeutici
all'esercizio dell'azione di rivalsa di cui al presente  comma)).  La
misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa,  comunque
non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai  commi
3 e 4, e' stabilita con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze da adottare entro tre  mesi  dalla  notifica,  nei  confronti
degli  obbligati,  della  sentenza  esecutiva   di   condanna   della
Repubblica italiana. Il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati  e
reca la determinazione dell'entita' del credito dello  Stato  nonche'
l'indicazione delle modalita' e  dei  termini  del  pagamento,  anche
rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non
ancora liquidi, possono essere adottati  piu'  decreti  del  Ministro
dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del
credito dello Stato. 
  7. I decreti ministeriali di cui al comma  6,  qualora  l'obbligato
sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle  modalita'
di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento
dell'intesa e' di quattro mesi decorrenti dalla data della  notifica,
nei  confronti  dell'ente  territoriale  obbligato,  della   sentenza
esecutiva di condanna  della  Repubblica  italiana.  L'intesa  ha  ad
oggetto la determinazione dell'entita'  del  credito  dello  Stato  e
l'indicazione delle modalita' e  dei  termini  del  pagamento,  anche
rateizzato. Il contenuto dell'intesa e' recepito, entro un  mese  dal
perfezionamento, con  provvedimento  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, che costituisce titolo esecutivo nei  confronti  degli
obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o  non
ancora  liquidi,  possono  essere  adottati  piu'  provvedimenti  del
Ministero dell'economia e delle finanze in  ragione  del  progressivo
maturare  del  credito  dello   Stato,   seguendo   il   procedimento
disciplinato nel presente comma. 
  8. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione  del
provvedimento esecutivo indicato nel comma 7 provvede  il  Presidente
del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi,  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.  In  caso  di  oneri
finanziari a carattere pluriennale  o  non  ancora  liquidi,  possono
essere adottati piu' provvedimenti del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato,
seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma. 
  9. Le notifiche indicate nei commi 6 e 7 sono effettuate a cura e a
spese del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  9-bis. Ai  fini  della  tempestiva  esecuzione  delle  sentenze  di
condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea  ai  sensi
dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, al pagamento degli  oneri  finanziari  derivanti
dalle predette sentenze  si  provvede  a  carico  del  fondo  di  cui
all'articolo 41-bis,  comma  1,  della  presente  legge,  nel  limite
massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e  di  100  milioni  di
euro  annui  per  il  periodo  2017-2020.  A  fronte  dei   pagamenti
effettuati, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  attiva  il
procedimento di rivalsa a carico delle  amministrazioni  responsabili
delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche
con compensazione con i trasferimenti da effettuare  da  parte  dello
Stato in favore delle amministrazioni stesse. 
  10. Lo Stato ha altresi' diritto, con le  modalita'  e  secondo  le
procedure  stabilite  nel  presente  articolo,  di  rivalersi   sulle
regioni, sulle province  autonome,  sugli  enti  territoriali,  sugli
altri enti pubblici e sui soggetti equiparati, i quali si siano  resi
responsabili di violazioni delle disposizioni della  Convenzione  per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'  fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre  1950,  resa  esecutiva  dalla  legge  4
agosto 1955, n. 848, e dei  relativi  Protocolli  addizionali,  degli
oneri finanziari sostenuti  per  dare  esecuzione  alle  sentenze  di
condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti
dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni. (1) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
421) che "L'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre  2012,  n.
234, si interpreta nel senso che il diritto di  rivalsa  si  esercita
anche  per  gli  oneri  finanziari  sostenuti  dallo  Stato  per   la
definizione delle controversie dinanzi alla Corte europea dei diritti
dell'uomo che  si  siano  concluse  con  decisione  di  radiazione  o
cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli articoli 37  e  39
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle
liberta' fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848".