LEGGE 24 dicembre 2012, n. 234

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. (13G00003)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
Testo in vigore dal: 23-7-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 48 
 
                        Procedure di recupero 
 
  1. La societa' Equitalia Spa effettua la riscossione degli  importi
dovuti per effetto delle decisioni di recupero di cui all' ((articolo
16 del regolamento  (UE)  2015/1589  del  Consiglio,  del  13  luglio
2015)), ((...)) a prescindere dalla forma dell'aiuto e  dal  soggetto
che l'ha concesso. ((6)) 
  ((2. A seguito della notifica di una decisione di recupero  di  cui
al comma l, entro quarantacinque giorni dalla data  di  notifica,  il
Ministro competente per materia, con proprio decreto, individua,  ove
necessario, i soggetti tenuti alla restituzione  dell'aiuto,  accerta
gli  importi  dovuti  e  determina  le  modalita'  e  i  termini  del
pagamento. Nel caso di piu' amministrazioni competenti, il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  nomina,  con  proprio  decreto,  entro
quindici giorni dalla data di notifica della decisione  di  recupero,
un  commissario  straordinario,  da  individuare  all'interno   delle
amministrazioni che hanno concesso gli aiuti oggetto della  decisione
di recupero o di quelle territorialmente interessate dalle misure  di
aiuto, e definisce le modalita'  di  attuazione  della  decisione  di
recupero di cui al comma 1. Il commissario straordinario, con proprio
provvedimento, individua, entro quarantacinque giorni dal decreto  di
nomina, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto,  accerta  gli
importi dovuti e determina le modalita' e i termini del pagamento. Le
amministrazioni che hanno concesso l'aiuto oggetto della procedura di
recupero forniscono tempestivamente al commissario straordinario,  su
sua richiesta, i dati e ogni altro elemento necessario alla  corretta
esecuzione della  decisione  di  recupero  di  cui  al  comma  1.  Al
commissario straordinario non spetta alcun compenso.  Il  commissario
straordinario svolge le attivita' connesse all'incarico conferito con
le risorse umane, finanziarie  e  strumentali  delle  amministrazioni
competenti, previste a legislazione vigente. Il decreto del  Ministro
competente, il  provvedimento  del  commissario  straordinario  e  il
provvedimento di cui al comma 3 costituiscono  titoli  esecutivi  nei
confronti degli obbligati)). ((6)) 
  3. Nei casi in cui l'ente competente e' diverso dallo  Stato,  ((il
provvedimento  per  l'individuazione   dei   soggetti   tenuti   alla
restituzione dell'aiuto, l'accertamento degli  importi  dovuti  e  la
determinazione delle modalita'  e  dei  termini  del  pagamento))  e'
adottato  dalla  regione,  dalla  provincia  autonoma   o   dall'ente
territoriale  competente.  Le  attivita'  di  cui  al  comma  1  sono
effettuate  dal  concessionario  per  la  riscossione  delle  entrate
dell'ente territoriale interessato. ((6)) 
  4.   Le   informazioni   richieste   dalla   Commissione    europea
sull'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1 sono fornite  dalle
amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, d'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee e  per
il suo tramite. 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 7 luglio 2016, n. 122 ha disposto (con l'art.  35,  comma  4)
che le presenti modifiche si applicano  alle  decisioni  di  recupero
notificate a decorrere dal 1° gennaio 2015.