LEGGE 24 dicembre 2012, n. 234

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. (13G00003)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
Testo in vigore dal: 23-7-2016
aggiornamenti all'articolo
 
                               Art. 45 
 
 
             Comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato 
 
  ((1. Le  amministrazioni  centrali  e  territoriali  che  intendono
concedere aiuti  di  Stato  soggetti  a  previa  notifica,  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, predispongono la notifica secondo  le  modalita'
prescritte dalla normativa europea e la trasmettono  alla  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per  le  politiche  europee
attraverso il sistema di notificazione elettronica.  Il  Dipartimento
per le politiche europee effettua un esame  della  completezza  della
documentazione contenuta nella notifica, entro  i  termini  stabiliti
dal decreto di cui al comma 3. Il successivo inoltro alla Commissione
europea e' effettuato conformemente alla normativa europea. 
  1-bis. Per gli aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e
delle zone rurali,  la  completezza  della  documentazione  contenuta
nella  notifica  e'  verificata   direttamente   dall'amministrazione
competente)). 
  2. A prescindere dalla forma dell'aiuto, le informazioni  richieste
dalla Commissione europea in merito a presunti  aiuti  di  Stato  non
notificati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea sono fornite dalle  amministrazioni
competenti per materia, per il tramite della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee. 
  ((3. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare di concerto con il Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione  internazionale  e  con  il  Ministro   dello   sviluppo
economico, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
disciplinate, entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della presente disposizione, le modalita' di attuazione del  presente
articolo)).