LEGGE 24 dicembre 2012, n. 234

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. (13G00003)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
Testo in vigore dal: 1-2-2022
aggiornamenti all'articolo
 
                               Art. 2 
 
 
          Comitato interministeriale per gli affari europei 
 
  1. Al fine  di  concordare  le  linee  politiche  del  Governo  nel
processo  di  formazione  della  posizione  italiana  nella  fase  di
predisposizione degli atti dell'Unione europea  e  di  consentire  il
puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge,  tenendo
conto  degli  indirizzi  espressi  dalle  Camere,  opera  presso   la
Presidenza del Consiglio dei Ministri il  Comitato  interministeriale
per gli affari europei (CIAE). Il CIAE e' convocato e presieduto  dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
per gli affari europei. Ad esso partecipano il Ministro degli  affari
esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze,  il  Ministro  per
gli affari regionali, il turismo e  lo  sport,  il  Ministro  per  la
coesione territoriale e gli altri Ministri  aventi  competenza  nelle
materie oggetto dei provvedimenti e delle  tematiche  all'ordine  del
giorno. 
  2.  Alle  riunioni  del  CIAE,  quando  si  trattano  materie   che
interessano  le  regioni  e  le  province  autonome,  partecipano  il
presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o
un presidente di regione o di provincia autonoma da lui  delegato  e,
per   i   rispettivi   ambiti   di    competenza,    il    presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), il presidente
dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e il presidente dell'Unione
nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM). 
  3. Il CIAE svolge i propri compiti nel  rispetto  delle  competenze
attribuite  dalla  Costituzione  e  dalla  legge  al  Parlamento,  al
Consiglio dei Ministri e alla Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. 
  4. Il CIAE garantisce adeguata pubblicita' ai propri lavori. 
  5. Le linee generali, le direttive e gli indirizzi  deliberati  dal
CIAE sono comunicati alla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento per le politiche europee, di  cui  all'articolo  18,  ai
fini  della  definizione  unitaria  della   posizione   italiana   da
rappresentare successivamente, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, in sede di Unione europea. 
  6. Il funzionamento  del  CIAE  e'  disciplinato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica,  adottato  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su  proposta
del Ministro per gli affari europei,  di  concerto  con  il  Ministro
degli affari esteri, sentiti il Ministro per gli affari regionali, il
turismo e lo sport, il Ministro per la  coesione  territoriale  e  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fino  alla  data  di
entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, di cui
al primo periodo, restano efficaci gli atti  adottati  in  attuazione
dell'articolo 2, comma 4, ultimo  periodo,  della  legge  4  febbraio
2005, n. 11. 
  7. Al fine del funzionamento del CIAE, la Presidenza del  Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee puo'  avvalersi,
entro  un  contingente  massimo  ((di   ventotto   unita',   di   cui
ventiquattro appartenenti alla terza area o qualifiche  equiparate  e
quattro appartenenti alla seconda area o  qualifiche  equiparate,  di
personale))  in  posizione   di   comando,   proveniente   da   altre
amministrazioni,  al  quale  si  applica  la  disposizione   di   cui
all'articolo 17, comma 14,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127.
Nell'ambito del predetto  contingente,  il  numero  delle  unita'  di
personale e' stabilito entro il 31 gennaio di ogni  anno  nel  limite
massimo delle risorse finanziarie disponibili  presso  la  Presidenza
del Consiglio dei Ministri. 
  8.  Nei  limiti  di  un  contingente  massimo  di  sei  unita',  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
europee puo' avvalersi di personale delle regioni  o  delle  province
autonome ((, di  cui  tre  unita'  appartenenti  alla  terza  area  o
qualifiche equiparate e tre unita' appartenenti alla seconda  area  o
qualifiche equiparate,)) designato dalla Conferenza delle  regioni  e
delle province autonome, secondo criteri da definire d'intesa con  il
Presidente del Consiglio dei Ministri  o  con  il  Ministro  per  gli
affari europei. Il personale assegnato conserva lo stato giuridico  e
il  trattamento  economico  dell'amministrazione  di  appartenenza  e
rimane a carico della stessa. 
  9. Per lo svolgimento delle attivita' istruttorie e di sostegno  al
funzionamento del CIAE e del Comitato tecnico di valutazione, di  cui
all'articolo  19,  nell'ambito  del  Dipartimento  per  le  politiche
europee e' individuata la Segreteria del CIAE. 
  9-bis.  Il  Segretario  del  CIAE  e'  nominato  con  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  per
gli affari europei, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dell'articolo  9
del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  e  successive
modificazioni,  tra  persone  di  elevata   professionalita'   e   di
comprovata esperienza.