LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento. (12G0011)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/02/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2020)
Testo in vigore dal: 25-12-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7 
 
 
                    Presupposti di ammissibilita' 
 
  1. Il debitore in stato  di  sovraindebitamento  puo'  proporre  ai
creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della  crisi
di cui  all'articolo  15  con  sede  nel  circondario  del  tribunale
competente  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  1,  un  accordo   di
ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base
di un piano che, assicurato il regolare  pagamento  dei  titolari  di
crediti impignorabili  ai  sensi  dell'articolo  545  del  codice  di
procedura civile  e  delle  altre  disposizioni  contenute  in  leggi
speciali, preveda scadenze e modalita' di  pagamento  dei  creditori,
anche  se  suddivisi  in  classi,  indichi  le   eventuali   garanzie
rilasciate  per  l'adempimento  dei  debiti  e   le   modalita'   per
l'eventuale liquidazione dei  beni.  E'  possibile  prevedere  che  i
crediti muniti di privilegio, pegno  o  ipoteca  possono  non  essere
soddisfatti integralmente, allorche' ne sia assicurato  il  pagamento
in misura non inferiore  a  quella  realizzabile,  in  ragione  della
collocazione preferenziale sul  ricavato  in  caso  di  liquidazione,
avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti
sui quali insiste  la  causa  di  prelazione,  come  attestato  dagli
organismi di composizione della crisi. ((PERIODO SOPPRESSO  DAL  D.L.
28 OTTOBRE 2020, N. 137, CONVERTITO CON  MODIFICAZIONI  DALLA  L.  18
DICEMBRE 2020, N. 176)). Fermo restando quanto previsto dall'articolo
13,  comma  1,  il  piano  puo'  anche  prevedere  l'affidamento  del
patrimonio del  debitore  ad  un  gestore  per  la  liquidazione,  la
custodia  e  la  distribuzione  del   ricavato   ai   creditori,   da
individuarsi in un professionista in possesso dei  requisiti  di  cui
all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.Il gestore e'
nominato dal giudice; si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1
e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (4)((5)) 
  1-bis. Fermo il diritto di proporre  ai  creditori  un  accordo  ai
sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento puo'
proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione  della  crisi
di cui  all'articolo  15  con  sede  nel  circondario  del  tribunale
competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente  le
previsioni di cui al comma 1. 
  2. La  proposta  non  e'  ammissibile  quando  il  debitore,  anche
consumatore: 
    a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate
dal presente capo; 
    b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai  procedimenti
di cui al presente capo; 
    c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno  dei  provvedimenti
di cui agli articoli 14 e 14-bis; 
    d) ha fornito documentazione  che  non  consente  di  ricostruire
compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale. 
    ((d-bis) ha gia' beneficiato dell'esdebitazione per due  volte;))
((5)) 
    ((d-ter) limitatamente al piano del consumatore,  ha  determinato
la situazione di  sovraindebitamento  con  colpa  grave,  malafede  o
frode;)) ((5)) 
    ((d-quater)  limitatamente  all'accordo  di  composizione   della
crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare le  ragioni  dei
creditori)). ((5)) 
  2-bis. Ferma l'applicazione del comma  2,  lettere  b),  c)  e  d),
l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento puo'  proporre
ai creditori un  accordo  di  composizione  della  crisi  secondo  le
disposizioni della presente sezione. (1) 
  ((2-ter. L'accordo  di  composizione  della  crisi  della  societa'
produce i suoi effetti anche nei confronti dei  soci  illimitatamente
responsabili)).((5)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito  con  modificazioni,
dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto (con l'art.  18,  comma
2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del  presente  articolo  si
applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo
a quello della data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza  22  ottobre  -  29  novembre
2019, n. 245 (in G.U.  1ª  s.s.  4/12/2019,  n.  49),  ha  dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1, terzo periodo,
della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e
di   estorsione,   nonche'   di   composizione   delle    crisi    da
sovraindebitamento),  limitatamente  alle  parole:  «all'imposta  sul
valore aggiunto»". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla
L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 4-ter, comma  2)
che "Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alle
procedure pendenti alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto".