LEGGE 12 novembre 2011, n. 183

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012). (11G0234)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2012, ad eccezione dei commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36 dell'art. 33 che entrano in vigore il 14/11/2011. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2012
                               Art. 12 
 
                          Fondo nuovi nati 
 
  1. Le misure, relative al Fondo di credito per i nuovi nati, di cui
al comma 1, primo  periodo,  dell'articolo  4  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, sono prorogate per gli anni 2012, 2013 e 2014. Al
relativo onere  si  provvede  mediante  utilizzazione  delle  risorse
complessivamente  disponibili  alla  data  del   31   dicembre   2011
sull'apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la Tesoreria
centrale dello Stato, nonche' di quelle successivamente recuperate in
ragione del carattere rotativo del Fondo stesso.