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LEGGE 12 novembre 2011, n. 183

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012). (11G0234)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2012, ad eccezione dei commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36 dell'art. 33 che entrano in vigore il 14/11/2011. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
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vigente al 29/07/2015
Testo in vigore dal:  1-1-2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Risultati differenziali
1. Il livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2012 e del ricorso al mercato finanziario nonché i livelli minimi del saldo netto da impiegare per gli anni 2013 e 2014, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2012, 2013 e 2014, sono indicati nell'allegato n. 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
Avvertenza:
La presente legge è pubblicata per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 23 novembre 2011 si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.