LEGGE 11 novembre 2011, n. 180

Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese. (11G0238)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/11/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
Testo in vigore dal: 15-9-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8 
 
 
 Compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi 
 
  1. Negli  atti  normativi  e  nei  provvedimenti  amministrativi  a
carattere generale che regolano l'esercizio di poteri  autorizzatori,
concessori o certificatori, nonche' l'accesso ai servizi  pubblici  o
la concessione di benefici, non possono essere introdotti nuovi oneri
regolatori, informativi  o  amministrativi  a  carico  di  cittadini,
imprese e altri soggetti  privati  senza  contestualmente  ridurne  o
eliminarne altri, per un pari importo  stimato,  con  riferimento  al
medesimo arco temporale. 
  1-bis. Per gli atti  normativi  di  competenza  statale,  il  costo
derivante dall'introduzione degli oneri regolatori,  compresi  quelli
informativi e amministrativi  ed  esclusi  quelli  che  costituiscono
livelli minimi per l'attuazione della regolazione  europea  ((nonche'
gli oneri volti a disincentivare attivita' inquinanti)), qualora  non
contestualmente compensato con una riduzione stimata di oneri di pari
valore, e' qualificato, salva deroga espressa, come onere fiscalmente
detraibile, ferma restando la necessita' della previa quantificazione
delle minori entrate e della individuazione  di  un'idonea  copertura
finanziaria con norma di rango primario. Per gli  atti  normativi  di
iniziativa governativa,  la  stima  del  predetto  costo  e'  inclusa
nell'ambito dell'analisi di impatto  della  regolamentazione  di  cui
((all'articolo 14 della legge)) 14 novembre 2005, n. 246. 
  2. Entro il 31 gennaio di ogni  anno,  le  amministrazioni  statali
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una  relazione
sul bilancio complessivo degli  oneri  amministrativi,  a  carico  di
cittadini e imprese, introdotti e eliminati con  gli  atti  normativi
approvati  nel  corso  dell'anno  precedente,  ivi  compresi   quelli
introdotti con atti di recepimento di direttive  dell'Unione  europea
che determinano livelli di  regolazione  superiori  a  quelli  minimi
richiesti dalle direttive  medesime,  come  valutati  nelle  relative
analisi di impatto della regolamentazione (AIR),  in  conformita'  ai
criteri di cui all'articolo 6, comma 3. Per gli  atti  normativi  non
sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano i  medesimi  criteri
per  la  stima  e  la  quantificazione  degli  oneri   amministrativi
introdotti o eliminati. Per oneri amministrativi si intendono i costi
degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei  confronti
delle  pubbliche   amministrazioni   nell'ambito   del   procedimento
amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante  raccolta,
elaborazione,   trasmissione,   conservazione   e    produzione    di
informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. 
  2-bis. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2 verificate, per
quanto di competenza, dal Dipartimento per  gli  affari  giuridici  e
legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  il
Dipartimento  della  funzione   pubblica   predispone,   sentite   le
associazioni  imprenditoriali  e  le  associazioni  dei   consumatori
rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto  legislativo
6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo,  una  relazione
complessiva,   contenente   il   bilancio   annuale    degli    oneri
amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con
riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione e' comunicata al
DAGL e pubblicata nel sito istituzionale  del  Governo  entro  il  31
marzo di ciascun anno. 
  2-ter. Per ciascuna Amministrazione, quando  gli  oneri  introdotti
sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini  del  relativo
pareggio, adotta,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione di
cui al comma 2-bis, uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  per  la  riduzione  di
oneri amministrativi di  competenza  statale  previsti  da  leggi.  I
regolamenti sono adottati, su proposta dei Ministri per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo  economico,  di
concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni  di  cui
al  comma  2-bis,  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a)  proporzionalita'  degli   adempimenti   amministrativi   alle
esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai
diversi soggetti destinatari, nonche' alla dimensione dell'impresa  e
al settore di attivita'; 
    b) eliminazione di dichiarazioni,  attestazioni,  certificazioni,
comunque denominati, nonche' degli adempimenti amministrativi e delle
procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici
in relazione ai soggetti destinatari e alle attivita' esercitate; 
    c) utilizzo delle autocertificazioni  e,  ove  necessario,  delle
attestazioni e delle  asseverazioni  dei  tecnici  abilitati  nonche'
delle  dichiarazioni  di  conformita'  da  parte  dell'Agenzia  delle
imprese; 
    d)  informatizzazione  degli  adempimenti   e   delle   procedure
amministrative, secondo la disciplina del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    e) coordinamento delle attivita' di controllo al fine di  evitare
duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalita' delle
stesse in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti. 
  2-quater. Per la riduzione  di  oneri  amministrativi  previsti  da
regolamenti si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma  2-ter,
con regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma  1,  della
legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la  semplificazione,  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  e  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di  concerto  con  i  Ministri  competenti  e  sentite  le
associazioni di cui al comma 2-bis. 
  2-quinquies. Per la riduzione di oneri amministrativi  previsti  da
regolamenti ministeriali, si procede, nel rispetto dei criteri di cui
comma 2-ter, con decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988,  n.  400,  sulla  proposta  del  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione,  del  Ministro  dello  sviluppo
economico  e  dei  Ministri  competenti  per  materia,   sentite   le
associazioni di cui al comma 2-bis. 
  2-sexies.  Alle  attivita'  di  cui  al   presente   articolo,   le
amministrazioni  provvedono  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2-septies. Le disposizioni del presente articolo non  si  applicano
con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia
e di giochi pubblici.