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LEGGE 11 novembre 2011, n. 180

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. (11G0238)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/11/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
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Testo in vigore dal:  15-11-2011

Art. 4

Legittimazione ad agire delle associazioni
1. Le associazioni di categoria rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate «camere di commercio», ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e le loro articolazioni territoriali e di categoria sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti.
2. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale e provinciale sono legittimate ad impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi.