LEGGE 4 novembre 2010, n. 183

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. (10G0209)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2019)
Testo in vigore dal: 10-8-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
 
(Delega al Governo per la riorganizzazione degli  enti  vigilati  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero  della
                               salute) 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti, istituti  e
societa' vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
e dal Ministero della salute nonche' alla ridefinizione del  rapporto
di vigilanza dei predetti Ministeri sugli  stessi  enti,  istituti  e
societa' rispettivamente vigilati, ferme restando la  loro  autonomia
di ricerca e  le  funzioni  loro  attribuite,  in  base  ai  seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a) semplificazione  e  snellimento  dell'organizzazione  e  della
struttura amministrativa degli enti, istituti  e  societa'  vigilati,
adeguando  le  stesse  ai  principi  di  efficacia,   efficienza   ed
economicita'  dell'attivita'  amministrativa  e   all'organizzazione,
rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
del Ministero della salute, prevedendo, ferme restando le  specifiche
disposizioni vigenti per il relativo personale in servizio alla  data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  il  riordino  delle
competenze   dell'Istituto   per   lo   sviluppo   della   formazione
professionale dei lavoratori e della societa' Italia Lavoro Spa; 
    b) razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi  di
funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e
mediante   adeguamento   dell'organizzazione   e   della    struttura
amministrativa degli enti e istituti  vigilati  ai  principi  e  alle
esigenze di razionalizzazione di cui all'articolo 1, comma 404, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296,  riconoscendo  il  valore  strategico
degli istituti preposti alla tutela della salute dei cittadini; 
    c) ridefinizione del rapporto di vigilanza tra il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, il Ministero  della  salute  e  gli
enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, per i  predetti
Ministeri la  possibilita'  di  emanare  indirizzi  e  direttive  nei
confronti degli enti o istituti sottoposti alla loro vigilanza; 
    d) organizzazione del Casellario centrale infortuni, nel rispetto
delle attuali modalita' di finanziamento,  secondo  il  principio  di
autonomia funzionale, da perseguire in base ai criteri  di  cui  alle
lettere a) e b) del presente comma; 
    e) previsione dell'obbligo degli  enti  e  istituti  vigilati  di
adeguare i propri statuti alle disposizioni dei  decreti  legislativi
emanati in attuazione del presente articolo, entro il termine di  sei
mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi. (2) ((5)) 
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero del Ministro
della salute, ciascuno  in  relazione  alla  propria  competenza,  di
concerto, rispettivamente, con il Ministro  della  salute  e  con  il
Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  nonche'  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione  e  l'innovazione,  con  il  Ministro  dello
sviluppo  economico,   nonche'   con   il   Ministro   della   difesa
limitatamente al decreto legislativo relativo  alla  riorganizzazione
della Croce  rossa  italiana,  sentite  le  organizzazioni  sindacali
maggiormente  rappresentative  e  previo  parere   della   Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta
giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi;  decorso  tale
termine, il Governo puo'  comunque  procedere.  Successivamente,  gli
schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro  quaranta
giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione
del parere parlamentare di cui al presente  comma  scada  nei  trenta
giorni che precedono la  scadenza  del  termine  per  l'adozione  dei
decreti legislativi di cui al comma 1, quest'ultimo e'  prorogato  di
due mesi. 
  3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui
al presente articolo non deve comportare nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  4. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge si procede al riordino degli organi collegiali  e  degli  altri
organismi istituiti con Legge o con regolamento  nell'amministrazione
centrale della salute, mediante l'emanazione di regolamenti adottati,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, nel rispetto dei seguenti criteri: 
    a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; 
    b)  razionalizzazione  delle  competenze  delle   strutture   che
svolgono funzioni omogenee; 
    c) limitazione del numero delle strutture, anche mediante la loro
eventuale  unificazione,   a   quelle   strettamente   indispensabili
all'adempimento delle funzioni riguardanti la tutela della salute; 
    d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi. 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 24 febbraio 2012, n. 14 ha disposto (con l'art. 1,  comma  2)
che "Il termine per l'esercizio della delega di cui  all'articolo  2,
comma 1, della legge 4 novembre  2010,  n.  183,  limitatamente  agli
enti, istituti e societa' vigilati dal  Ministero  della  salute,  e'
differito al 30 giugno 2012. Ai fini di cui al presente  comma,  sono
compresi tra i principi e criteri  direttivi  per  l'esercizio  della
delega quelli di sussidiarieta' e di  valorizzazione  dell'originaria
volonta' istitutiva, ove rinvenibile". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  La L. 7 agosto 2012, n. 131, nel modificare l'art. 1, comma 2 della
L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 1, comma  2)  che
"Al fine di coordinare la riforma dell'associazione della Croce Rossa
Italiana (CRI) con gli interventi  per  la  funzionalita'  del  Corpo
nazionale dei vigili  del  fuoco  e  con  il  riordino  del  Servizio
nazionale della protezione  civile,  nell'intento  di  realizzare  un
compiuto sistema nazionale di gestione delle emergenze, il termine di
cui all'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14,  e'
differito al 30 settembre 2012".