LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196

Legge di contabilita' e finanza pubblica. (09G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 14-6-2016
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 24. 
 
         (Integrita', universalita' ed unita' del bilancio) 
 
    1. I criteri dell'integrita',  dell'universalita'  e  dell'unita'
del   bilancio   dello   Stato   costituiscono   profili    attuativi
dell'articolo 81 della Costituzione. 
    2. Sulla base del  criterio  dell'integrita',  tutte  le  entrate
devono  essere  iscritte  in  bilancio  al  lordo  delle   spese   di
riscossione e di altre eventuali spese ad esse  connesse.  Parimenti,
tutte le spese devono  essere  iscritte  in  bilancio  integralmente,
senza alcuna riduzione delle correlative entrate. 
    3. Sulla base dei criteri dell'universalita'  e  dell'unita',  e'
vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi
consentiti e regolati in base all'articolo 40, comma 2, lettera p). 
    4. E' vietata altresi' l'assegnazione di qualsiasi  provento  per
spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di  proventi
riscossi per conto di enti, le oblazioni  e  simili,  fatte  a  scopo
determinato. 
    5. Restano valide le disposizioni legislative  che  prevedono  la
riassegnazione ((di particolari entrate  alle  unita'  elementari  di
bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione)). 
    ((5-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  su   proposta   del   Ministro
competente, le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione nei
diversi stati di  previsione  della  spesa  interessati  delle  somme
versate all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al
finanziamento di specifici interventi o attivita'.))